L’affitto d’azienda è un contratto disciplinato dagli articoli 2561 e 2562 del codice civile. Attraverso l’affitto di azienda una parte concede ad un’altra il diritto di utilizzare la propria azienda o un ramo di azienda, dietro corrispettivo di un canone. L’ azienda sotto un profilo civilistico è definita come “il complesso di beni organizzato dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”. L’affittuario dell’azienda dovrà gestirla senza modificarne la denominazione e conservandone l’efficienza.
Il contratto di affitto di azienda deve obbligatoriamente essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve essere depositato presso il Registro delle imprese a cura del notaio entro trenta giorni dalla stipula affinché i terzi possano averne conoscenza.
La Corte di Cassazione con sentenza 3178/1975 ha sancito che sussiste “affitto di azienda quando oggetto della locazione è un complesso unitario di beni organizzati a fine produttivo”. Il contratto di affitto di azienda è a prestazioni corrispettive. Trovano pertanto applicazione le disposizioni in tema di risoluzione dei contratti per inadempimento.
Si configura l’affitto di azienda o l’affitto del ramo di azienda solo quando l’azienda ceduta è dotata di autonomia funzionale ed organizzativa.