Fatturazione di servizi telefonici,spese supplementari scontano l’Iva

A stabilirlo la Corte di giustizia chiamata a pronunciarsi sul ricorso di una società di telecomunicazioni inglese
Scontano l’Iva le spese di gestione che i clienti devono corrispondere a una società di comunicazione britannica, qualora questi ultimi paghino detti servizi non con il sistema dell’addebito diretto ma con carta di credito, carta di debito, assegno, oppure in contanti presso lo sportello di una banca o di un agente autorizzato. Le spese, infatti, non costituiscono il corrispettivo di una prestazione indipendente dall’erogazione dei servizi di telecomunicazioni, che prevede l’esenzione dall’imposta.
Sono le conclusioni della Corte di giustizia, causa C-276/2009.

La controversia posta al vaglio pregiudiziale della Corte di giustizia verte sull’interpretazione dell’articolo 13, parte B, lettera d), della sesta direttiva Cee, il quale prevede l’esenzione dall’Iva della negoziazione di crediti nonché delle operazioni relative ai pagamenti e ai giroconti.
La causa pende tra una società di diritto britannico e l’amministrazione fiscale inglese in ordine alla disciplina ai fini Iva delle spese che la società addebita ai suoi clienti nell’ipotesi in cui essi optino per alcuni metodi di pagamento delle loro fatture mensili.

 
Normativa comunitaria
L’articolo 2 della sesta direttiva prevede l’applicazione dell’Iva per “le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all’interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale”.
L’articolo 13 della medesima direttiva stabilisce che “fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esonerano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni sottoelencate e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso: (…) d) 1) le operazioni seguenti: la concessione e la negoziazione di crediti nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi; 3) le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del ricupero dei crediti”.
 
Normativa nazionale

La normativa comunitaria è stata trasposta nella normativa inglese sull’Iva, che esenta dalla predetta imposta “il pagamento, il giroconto o la riscossione di denaro, garanzie di crediti, cambiali e ordini di pagamento, o altra operazione relativa al denaro o a valori assimilabiliLa fornitura di servizi di intermediazione in rapporto a qualsiasi transazione (…) da parte di una persona che agisce in qualità di intermediario”.

Il fatto

La controversia vede come protagonista una società che opera nel settore delle telecomunicazioni fornendo servizi di telefonia mobile. Per poter fruire di tali servizi, i clienti possono pagare in anticipo o al termine del periodo di fatturazione. In questo caso, la società invia ai propri clienti una fattura mensile che possono pagare con diversi metodi, tra i quali: prelievo mediante addebito diretto, giroconto, carta di credito o debito, tramite un terzo che agisce in qualità di agente autorizzato a ricevere il pagamento, con assegno spedito via posta, oppure presso lo sportello di una succursale della banca.
 
Fatta eccezione per le ipotesi di addebito diretto, ogni pagamento effettuato in base agli elencati metodi, dà luogo alla fatturazione, il mese successivo, di un importo supplementare corrisposto a titolo di spese separate di gestione del pagamento.
La società ritiene che le spese di gestione debbano essere considerate quale corrispettivo di un servizio di gestione dei pagamenti effettuato a titolo oneroso e che vadano esenti da Iva ai sensi dell’articolo 13 della sesta direttiva.
 
Di contrario avviso i giudici di primo grado che hanno considerato le spese di gestione soggette a Iva.
La società ha proposto appello avverso la pronuncia di primo grado.
 
La richiesta del giudice del rinvio
Il giudice di secondo grado è stato in sostanza chiamato a verificare se le spese di gestione costituiscano il corrispettivo di una prestazione di servizi distinta dalla fornitura di servizi di telecomunicazioni e rientrante nell’esenzione prevista dall’articolo 13 della sesta direttiva.
Infatti, in mancanza di una simile prestazione di servizi distinta dalla fornitura di servizi di telefonia mobile, alle spese di gestione si applicherebbe la medesima disciplina fiscale degli importi dovuti per tali ultimi servizi.
A tal proposito, ha sottoposto alla Corte di giustizia, tra le altre, la seguente questione: “…Quali particolari fattori debbano essere presi in considerazione nel decidere se le spese di gestione del pagamento applicate da un soggetto d’imposta al suo cliente in rapporto alla scelta di quest’ultimo di effettuare il pagamento in suo favore utilizzando a questo scopo una particolare modalità, e che vengono identificate specificamente nel testo del contratto ed indicate separatamente nelle fatture inviate al cliente, costituiscano una prestazione di servizi distinta ai fini IVA dalla fornitura di servizi di telefonia mobile”.

Le valutazioni della Corte
In base all’articolo 2 della direttiva si evince che ciascuna prestazione deve essere considerata di regola autonoma e indipendente.
Tuttavia, occorre considerare che l’operazione che risulti costituita da un’unica prestazione sotto il profilo economico non deve essere artificialmente divisa in più parti per non alterare la funzionalità del sistema Iva.
Inoltre, in determinate circostanze, le prestazioni distinte che potrebbero essere fornite separatamente e dar luogo individualmente a imposizione o esenzione, devono essere considerate come unica operazione quando non sono indipendenti.

Questo si verifica nelle ipotesi in cui più elementi devono essere considerati nel senso che costituiscono la prestazione principale, mentre altri elementi devono essere considerati alla stregua di prestazioni accessorie cui applicare la medesima disciplina della prestazione principale.
In particolar modo, una prestazione è da considerare accessoria a una prestazione principale quando non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore.

Ciò posto, al fine di stabilire se il soggetto passivo fornisce al consumatore più prestazioni distinte ovvero una prestazione unica, occorre individuare gli elementi caratteristici dell’operazione e prendere in considerazione tutte le circostanze in cui detta operazione si svolge.

Nel caso in esame, il servizio essenziale fornito dal prestatore ai propri clienti è il servizio di telefonia mobile. L’attività esercitata dall’impresa al momento della fatturazione del servizio in questione, in particolar modo la messa a disposizione dei clienti di un’infrastruttura che consente agli stessi di pagare le fatture non solo con il sistema dell’addebito diretto, ma altresì con carta di credito, con assegno o in contanti, non costituisce per tali clienti un fine a sé stante.

La prestazione di servizi, alla quale i clienti in questione non possono ricorrere indipendentemente dalla fruizione del servizio di telefonia mobile, non presenta, dal punto di vista di questi ultimi, alcun interesse autonomo rispetto a detto servizio. Essa offre ai clienti solamente la possibilità di pagare le fatture di telefonia mobile con la modalità che ritengono più comoda e conveniente, consentendo inoltre al prestatore di servizi di incrementare il volume del servizio fornito a titolo principale.
Del resto, il ricevimento di un pagamento e la gestione di quest’ultimo risultano intrinsecamente connessi a qualsiasi prestazione di servizi fornita a titolo oneroso.
La circostanza che nel testo del contratto sia specificamente identificato un distinto prezzo per il servizio finanziario e che tale prezzo sia indicato separatamente nelle fatture inviate ai clienti non risulta, di per sé, decisivo.
Infatti, secondo consolidata giurisprudenza della Corte, il fatto che venga fatturato un prezzo unico o che siano contrattualmente previsti prezzi distinti non ha importanza decisiva al fine di determinare se si debbano ritenere sussistenti due o più operazioni distinte e indipendenti o un’operazione economica unica.

Ne consegue che i clienti della società che pagano le loro fatture di telefonia mobile con uno dei metodi di pagamento che danno luogo al versamento delle spese di gestione non intendono acquistare due prestazioni distinte, vale a dire una prestazione di telefonia mobile e una prestazione che consisterebbe nel garantire la gestione dei loro pagamenti. Dal punto di vista del cliente, la prestazione di servizi di gestione dei pagamenti, fornita dal prestatore di servizi di telecomunicazione ai suoi clienti in caso di pagamento di detti servizi con determinate modalità, in circostanze come quelle del caso di specie, deve essere considerata, ai fini Iva, come accessoria alla prestazione principale di servizi di telecomunicazioni.

Conclusioni della Corte
Pertanto, la Corte di giustizia perviene alle seguenti conclusioni.

Ai fini della riscossione dell’Iva, le spese supplementari fatturate da un prestatore di servizi di telecomunicazioni ai suoi clienti, qualora questi ultimi paghino detti servizi non con il sistema dell’addebito diretto ma con carta di credito, carta di debito, assegno oppure in contanti presso lo sportello di una banca o di un agente autorizzato a ricevere il pagamento per conto di tale prestatore di servizi, non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizi distinta e indipendente dalla prestazione di servizi principale, consistente nel fornire servizi di telecomunicazioni.

Fonte : IlFiscoOggi

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