Non ci sono limiti alle modalità di numerazione progressiva delle fatture emesse a partire dal primo giorno del nuovo anno, a condizione che sia garantita l’identificazione univoca delle stesse.
Lo precisa la risoluzione n. 1/E del 10 gennaio, con cui sono stati chiariti alcuni profili interpretativi e applicativi dell’articolo 21 del Dpr 633/1972, come modificato dall’articolo 1, comma 325, lettera d), della legge 228/2012.
Nella formulazione in vigore dall’1 gennaio, infatti, la norma citata dispone, al comma 2, lettera b), che la fattura deve contenere un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”.
Non essendo più previsto che la numerazione sia “in ordine progressivo per anno solare”, il documento di prassi chiarisce in che modo il numero progressivo, senza riferimento all’anno solare, può identificare la fattura in modo univoco.
La necessità di operare la modifica normativa in questione, si legge nella risoluzione, discende dal recepimento, nell’ordinamento nazionale, della nuova disciplina comunitaria in materia di fatturazione, recata dalla direttiva 2006/112/Ce del Consiglio del 28 novembre 2006, come modificata dalla direttiva 2010/45/Ue del 13 luglio 2010.
A seguito della procedura di infrazione n. 2008/4343, per mancato recepimento, infatti, la Commissione europea aveva notificato alla Repubblica Italiana una costituzione in mora ex articolo 226, perché la norma nazionale, imponendo ai soggetti passivi di azzerare all’inizio di ogni anno solare la numerazione delle fatture, introduceva un adempimento non richiesto dall’articolo 226 della citata direttiva. Di qui, la necessità di eliminare dal testo dell’articolo 21 del Dpr 633/1972 il requisito della numerazione progressiva delle fatture “per anno solare”.
Tanto premesso, la risoluzione precisa che “è compatibile con l’identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa”.
Ciò significa che possono essere adottate fondamentalmente due tipologie di numerazione progressiva.
Una, senza azzeramento all’inizio di ciascun anno solare, iniziando il primo gennaio 2013 con il numero 1, ovvero proseguendo progressivamente la numerazione del 2012 per tutta la vita dell’impresa.
A titolo esemplificativo, se l’ultima fattura del 2012 aveva il numero x, la prima fattura del 2013 può avere il numero x+1.
Una seconda, invece, con l’azzeramento della numerazione progressiva all’inizio di ciascun anno solare, secondo una modalità del tutto analoga a quelle adottate in vigenza dell’articolo 21 del Dpr 633/1972 ante modifiche. Pertanto, “qualora risulti più agevole, il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l’identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che, in base alla lettera a) del citato articolo 21, costituisce un elemento obbligatorio della fattura”.
Nel caso in cui il contribuente opti per il “sistema di numerazione progressiva per anno solare”, con azzeramento all’inizio di ciascun anno, la risoluzione afferma che il numero della prima fattura emessa in ciascun anno debba essere necessariamente 1. Qualsiasi numero diverso da 1, infatti, genererebbe incertezze sull’avvenuta emissione, per quell’anno, di fatture con numeri inferiori.
Ad esempio, se la prima fattura del 2013 avesse il numero 10, resterebbe il dubbio che si tratti, in realtà, non della prima ma della decima fattura dell’anno.
Il documento di prassi conclude fornendo alcuni esempi utili a chiarire le diverse possibilità di numerare le fatture emesse dal primo gennaio 2013, adottando la numerazione progressiva all’interno dell’anno solare, con azzeramento all’inizio di ciascun anno:
Fattura n. 1
Fattura n. 2
…
Fattura n. 1/2013 (oppure n. 2013/1)
Fattura n. 2/2013 (oppure n. 2013/2)
…
Ovviamente, la numerazione progressiva senza azzeramento all’inizio di ciascun anno solare potrà procedere dal numero 1 – ovvero dal numero x+1 nel senso già precisato – fino all’infinito, senza necessità di specificazioni ulteriori (riferimento all’anno, a serie alfanumeriche eccetera), in quanto “di per sé, idonea ad identificare in modo univoco la fattura, in considerazione della irripetibilità del numero di volta in volta attribuito al documento fiscale”.
I chiarimenti forniti si ispirano a criteri di semplificazione degli adempimenti fiscali e hanno riflessi positivi sul piano degli oneri amministrativi, non richiedendo l’adeguamento dei software gestionali alla nuova disciplina in materia di numerazione delle fatture.
Lo precisa la risoluzione n. 1/E del 10 gennaio, con cui sono stati chiariti alcuni profili interpretativi e applicativi dell’articolo 21 del Dpr 633/1972, come modificato dall’articolo 1, comma 325, lettera d), della legge 228/2012.
Nella formulazione in vigore dall’1 gennaio, infatti, la norma citata dispone, al comma 2, lettera b), che la fattura deve contenere un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”.
Non essendo più previsto che la numerazione sia “in ordine progressivo per anno solare”, il documento di prassi chiarisce in che modo il numero progressivo, senza riferimento all’anno solare, può identificare la fattura in modo univoco.
La necessità di operare la modifica normativa in questione, si legge nella risoluzione, discende dal recepimento, nell’ordinamento nazionale, della nuova disciplina comunitaria in materia di fatturazione, recata dalla direttiva 2006/112/Ce del Consiglio del 28 novembre 2006, come modificata dalla direttiva 2010/45/Ue del 13 luglio 2010.
A seguito della procedura di infrazione n. 2008/4343, per mancato recepimento, infatti, la Commissione europea aveva notificato alla Repubblica Italiana una costituzione in mora ex articolo 226, perché la norma nazionale, imponendo ai soggetti passivi di azzerare all’inizio di ogni anno solare la numerazione delle fatture, introduceva un adempimento non richiesto dall’articolo 226 della citata direttiva. Di qui, la necessità di eliminare dal testo dell’articolo 21 del Dpr 633/1972 il requisito della numerazione progressiva delle fatture “per anno solare”.
Tanto premesso, la risoluzione precisa che “è compatibile con l’identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa”.
Ciò significa che possono essere adottate fondamentalmente due tipologie di numerazione progressiva.
Una, senza azzeramento all’inizio di ciascun anno solare, iniziando il primo gennaio 2013 con il numero 1, ovvero proseguendo progressivamente la numerazione del 2012 per tutta la vita dell’impresa.
A titolo esemplificativo, se l’ultima fattura del 2012 aveva il numero x, la prima fattura del 2013 può avere il numero x+1.
Una seconda, invece, con l’azzeramento della numerazione progressiva all’inizio di ciascun anno solare, secondo una modalità del tutto analoga a quelle adottate in vigenza dell’articolo 21 del Dpr 633/1972 ante modifiche. Pertanto, “qualora risulti più agevole, il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l’identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che, in base alla lettera a) del citato articolo 21, costituisce un elemento obbligatorio della fattura”.
Nel caso in cui il contribuente opti per il “sistema di numerazione progressiva per anno solare”, con azzeramento all’inizio di ciascun anno, la risoluzione afferma che il numero della prima fattura emessa in ciascun anno debba essere necessariamente 1. Qualsiasi numero diverso da 1, infatti, genererebbe incertezze sull’avvenuta emissione, per quell’anno, di fatture con numeri inferiori.
Ad esempio, se la prima fattura del 2013 avesse il numero 10, resterebbe il dubbio che si tratti, in realtà, non della prima ma della decima fattura dell’anno.
Il documento di prassi conclude fornendo alcuni esempi utili a chiarire le diverse possibilità di numerare le fatture emesse dal primo gennaio 2013, adottando la numerazione progressiva all’interno dell’anno solare, con azzeramento all’inizio di ciascun anno:
Fattura n. 1
Fattura n. 2
…
Fattura n. 1/2013 (oppure n. 2013/1)
Fattura n. 2/2013 (oppure n. 2013/2)
…
Ovviamente, la numerazione progressiva senza azzeramento all’inizio di ciascun anno solare potrà procedere dal numero 1 – ovvero dal numero x+1 nel senso già precisato – fino all’infinito, senza necessità di specificazioni ulteriori (riferimento all’anno, a serie alfanumeriche eccetera), in quanto “di per sé, idonea ad identificare in modo univoco la fattura, in considerazione della irripetibilità del numero di volta in volta attribuito al documento fiscale”.
I chiarimenti forniti si ispirano a criteri di semplificazione degli adempimenti fiscali e hanno riflessi positivi sul piano degli oneri amministrativi, non richiedendo l’adeguamento dei software gestionali alla nuova disciplina in materia di numerazione delle fatture.
Fonte: Angelo Dedola da nuovofiscooggi.it