La Ctp di Massa Carrara avalla il recupero dell’ufficio: la società ricorrente aveva piena consapevolezza del carattere fraudolento delle operazioni commerciali.
Oltre 250 milioni di euro. Questo l’ammontare del recupero (fra Iva, Irpeg/Ires, Irap e sanzioni), operato dall’Agenzia dell’Entrate nell’ambito di una “frode carosello” nel settore del commercio di telefonini, intercettata e ricostruita dall’ufficio di Aulla (Massa Carrara). Una ricostruzione la cui correttezza è stata ora sancita anche dalla Ctp del capoluogo di provincia toscano, con la sentenza n. 367/01/11, depositata lo scorso 12 settembre.
I giudici hanno compiutamente esaminato l’evoluzione dei fatti e i vari passaggi in cui si articolava la frode e hanno, quindi, puntualmente motivato, anche grazie alla complessa consulenza tecnica d’ufficio che ha avuto a oggetto la vicenda, sia la complessa architettura del meccanismo fraudolento sia la consapevolezza e la partecipazione della società ricorrente alla frode.
In particolare, la Commissione di primo grado, sulla base di una serie di anomalie nella gestione dell’attività commerciale e, in particolare:
I giudici hanno compiutamente esaminato l’evoluzione dei fatti e i vari passaggi in cui si articolava la frode e hanno, quindi, puntualmente motivato, anche grazie alla complessa consulenza tecnica d’ufficio che ha avuto a oggetto la vicenda, sia la complessa architettura del meccanismo fraudolento sia la consapevolezza e la partecipazione della società ricorrente alla frode.
In particolare, la Commissione di primo grado, sulla base di una serie di anomalie nella gestione dell’attività commerciale e, in particolare:
- le società clienti della ricorrente erano tutte di recente costituzione, con capitale sociale minimo, cessate dopo breve periodo di tempo di attività
- nonostante la loro apparente cospicua fruttuosità, le relazioni commerciali intessute con le cartiere venivano bruscamente interrotte dopo pochi mesi senza apparente motivo
- i contatti tra la società ricorrente e i suoi clienti avvenivano esclusivamente tramite posta elettronica, non avendo questi ultimi il più delle volte neanche un domicilio fiscale, quindi senza possibilità di riscontro alcuno sulla reale consistenza patrimoniale dell’acquirente
- le richieste di acquisto erano del tutto generiche e senza alcun riferimento a tempi e modalità di consegna
- la programmazione dei trasporti da parte della società ricorrente era del tutto assente
- i rappresentanti legali delle società clienti erano tutti soggetti estranei al mondo del commercio elettronico,
hanno concluso con l’affermare “la piena consapevolezza della società ricorrente del carattere fraudolento delle operazioni commerciali” e, di conseguenza, la legittimità dell’operato dell’ufficio.
Fonte : IlFiscoOggi