Fusioni

L’incorporazione di una società il cui capitale è interamente detenuto dall’incorporante non determina alcun trasferimento di capitali, e quindi non può beneficiare dell’agevolazione fiscale prevista dalla normativa.
Con la sentenza n. 21313/2008 – che richiama altre decisioni precedenti su casi analoghi – la Suprema corte ha così accolto il ricorso presentato dall’agenzia delle Entrate contro una società di capitali, confermando la tesi dell’Amministrazione finanziaria nel contenzioso, in quanto, sostanzialmente, il regime giuridico contenuto nell’articolo 4, numeri 1, lettera c), e 2, lettera b), della direttiva n. 69/335/Cee, modificata dalle direttive n. 73/80/Cee e n. 85/303/Cee, deve essere applicato in conformità all’interpretazione della Corte di giustizia.

La vicenda trae origine nel 1995, con la registrazione di un atto di fusione, attraverso il quale una Srl incorporava due altre società a responsabilità limitata, delle quali deteneva già interamente il capitale sociale, che veniva assoggettato all’imposta proporzionale di registro dell’1%, secondo quanto stabilito dall’articolo 4, lettera b), parte I della tariffa allegata al Dpr 131/1986. Appellandosi alla normativa comunitaria (direttiva n. 69/335/Cee e n. 85/303/Cee), la società presentava istanza di rimborso della differenza tra quanto versato e quello, a suo dire, dovuto per la registrazione dell’atto a tassa fissa, ritenuta applicabile alla fattispecie.

Il ricorso avverso il silenzio rifiuto, formatosi sull’istanza, veniva respinto dalla Ctp di Ravenna e, in riforma, la Ctr di Bologna affermava che “le direttive comunitarie invocate dovevano ritenersi di immediata applicazione, quindi vincolanti anche per il tempo anteriore al loro formale recepimento, operato con il DL 20/06/1996. Lo Stato italiano non si era infatti avvalso della facoltà di derogare alla applicazione delle direttive. L’operazione di fusione rientrava nella normativa di esenzione dall’imposta proporzionale”.

Diverso il parere dell’Agenzia ricorrente la quale, nel ricorso in Cassazione, sosteneva che la disposizione comunitaria (articolo 7 della direttiva n. 69/335/Cee) non poteva trovare applicazione, in quanto l’aliquota in essa stabilita richiedeva come presupposto che i conferimenti fossero esclusivamente remunerati mediante attribuzione di quote sociali. Un requisito, quest’ultimo, rimasto vigente anche dopo l’introduzione delle modifiche operate con le direttive successive (n. 73/80 e n. 85/303, la prima stabilendo una riduzione dell’aliquota, la seconda l’esenzione).
Nella specie, invece, l’incorporante risultava già proprietario al 100% del capitale sociale delle società incorporate, per cui l’operazione di fusione non aveva comportato alcun aumento del capitale sociale; conseguentemente, restava esclusa qualsiasi attribuzione di quote o azioni.

Al riguardo, si richiamava la sentenza della Corte di giustizia (27/10/1998 in causa C-152/97, Agas contro Amministrazione finanziaria) nella quale veniva esplicitamente affermato che le predette direttive non ostano alla riscossione di un’imposta di registro in caso di incorporazione di società da parte di un’altra società che già ne detiene la totalità delle azioni o delle quote.

Secondo la Cassazione, coerentemente con un orientamento ormai consolidato (sentenze n. 26948/2006, n. 23356/2006 e n. 20342/2004), la disciplina comunitaria di agevolazione non si applica senza l’accertamento della condizione che ne costituisce il presupposto (cioè il trasferimento di capitali).
Quindi, per il giudice di legittimità, ai fini dell’applicazione del beneficio, occorre verificare se l’operazione di fusione posta in essere comporti o non un effettivo aumento di capitale della società incorporante, e va escluso invece laddove, come nel caso in esame, risulti provato che la società incorporante deteneva già interamente il capitale sociale.

Nell’ultima, in senso temporale, delle citate sentenze (la n. 26948/2006), pronunciata a sezioni unite, è stato anche affermato che l’indagine sul presupposto per l’esenzione del tributo proporzionale, e cioè l’esistenza di un effettivo conferimento nel capitale dell’incorporante, può essere introdotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, in quanto ne dipende la applicazione della normativa nazionale ovvero di quella comunitaria e, quindi, l’osservanza del principio di effettività del diritto comunitario affermato nella giurisprudenza sulla base del Trattato Cee (articolo 10).

Gabriella Petrone – Fisco Oggi

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