Fusioni comunitarie: neutralità negata senza stabile organizzazione

Ritiro della merce dai fornitori italiani, deposito presso i propri magazzini e successiva consegna della stessa alla "casa madre" o direttamente ai clienti di quest’ultima. Non bastano tali attività per considerare la sede d’affari (che le pone in essere) di una società estera quale stabile organizzazione di quest’ultima.

L’agenzia delle Entrate, pur ribadendo che "in sede di interpello…non è possibile accertare se una determinata struttura integri i requisiti per la sussistenza di una stabile organizzazione", è, dunque, tornata, con la risoluzione n. 21/E del 27 gennaio, ad affrontare il tema, fornendo, al riguardo, utilissimi spunti interpretativi.

L’interpello
Il dubbio era circa la possibilità di sottrarre una fusione intracomunitaria al regime realizzativo, con l’ulteriore opportunità, per la società estera, di esercitare, per il tramite della propria "presunta" stabile organizzazione, l’opzione per il consolidato nazionale.

Nello specifico, Alfa, società residente in Spagna ed esercitante l’attività di commercializzazione di capi di abbigliamento e di accessori anche in Italia, aveva individuato in Beta (società italiana) la struttura già esistente e più idonea allo svolgimento delle seguenti attività:

ritiro di tutta la merce dai fornitori italiani, anche tramite terzi trasportatori
stoccaggio della stessa presso i propri magazzini
predisposizione dei singoli lotti da consegnare ai clienti, previo controllo di qualità e di conformità della merce da consegnare
consegna della merce così predisposta ad Alfa oppure direttamente ai suoi clienti, sempre tramite terzi trasportatori
raccolta e trasmissione ad Alfa dei dati relativi al confronto tra gli ordini di acquisto formulati dai clienti italiani e le vendite eseguite.
Alfa avrebbe dapprima acquisito una partecipazione in Beta e, successivamente, incorporato la stessa compagine, il cui patrimonio, allo scopo di esercitare le descritte attività, sarebbe confluito in quella che per l’istante era una stabile organizzazione, in grado anche di acquisire partecipazioni di controllo in società italiane e, di conseguenza, di optare per il regime del consolidato nazionale.

La normativa
Tutto, quindi, ruota intorno al riconoscimento, o meno, dalla incorporata Beta quale stabile organizzazione di Alfa.
Se, difatti, da un lato (partendo dal secondo quesito), l’articolo 117, comma 2, lettera b), del Tuir, ammette alla tassazione di gruppo le società non residenti esercitanti attività di impresa mediante, per l’appunto, una stabile organizzazione nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione nella consolidata, dall’altro (il primo dubbio), l’articolo 179 dello stesso Testo unico "accorda" il regime di neutralità fiscale alle fusioni per incorporazione transfrontaliere, a condizione che la società incorporata si trasformi in stabile organizzazione di quella incorporante.

La risposta dell’Agenzia
Appurato da parte dell’Agenzia che di fusione transfrontaliera si trattava (cfr articoli 178 e 179 del Tuir), l’ostacolo allo sviluppo dell’operazione straordinaria in regime di continuità di valori fiscali è stato, come anticipato, il non configurarsi di Beta quale stabile organizzazione di Alfa. Sul punto, l’articolo 179, comma 6, è chiarissimo: "si considerano realizzati al valore normale i componenti dell’azienda o del complesso aziendale che abbiano formato oggetto delle operazioni indicate alle lettere da a) a d) del comma 1 dell’articolo 178 (tra cui le fusioni), non confluiti in seguito a tali operazioni in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato".

L’Amministrazione, dopo aver nuovamente affermato (cfr risoluzione 141/2008) che "la configurabilità in concreto di una stabile organizzazione investe complessi profili di fatto che possono essere appurati soltanto in sede di eventuale controllo", ha comunque proceduto a un’analisi "in astratto", sulla base dei dati forniti dall’istante.

Punto di partenza l’articolo 162, comma 4, del Tuir, in base al quale "una sede fissa di affari non è comunque considerata stabile organizzazione se:
a) viene utilizzata una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o di merci appartenenti all’impresa;
b) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
e) viene utilizzata ai soli fini di svolgere, per l’impresa, qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario;
f) viene utilizzata ai soli fini dell’esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e), purché l’attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario".

L’attività che Beta si sarebbe trovata di lì a poco a svolgere, meramente ausiliaria a quella commerciale portata avanti dalla società iberica incorporante, è stata ricondotta proprio nell’ambito di tali "ipotesi negative" di stabile organizzazione. In sostanza, per l’Agenzia la sede d’affari "sembrerebbe configurarsi come mero deposito utilizzato sostanzialmente per la consegna dei capi di abbigliamento che la società di diritto spagnolo commercializza sul territorio italiano".

Perciò, niente consolidato e niente neutralità, con Beta che dovrà considerare i componenti del complesso aziendale incorporato dalla società spagnola (avviamento compreso) realizzati al loro valore normale.

Nuovo Fisco Oggi

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