Per coloro che sono stati assunti entro il 29 luglio di quest’anno, la richiesta scritta per il riconoscimento dei benefici fiscali va presentata entro sabato 29 ottobre (provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 luglio 2011).
Giovani “cervelli”: come si individuano
Il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 giugno 2011 individua le categorie dei destinatari degli “sconti” fiscali.
Sono coloro che alla data del 20 gennaio 2009:
- sono cittadini dell’Unione europea
- sono nati dopo il 1° gennaio 1969
- hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia
- hanno un diploma di laurea e hanno esercitato senza interruzione, negli ultimi 2 anni e più, attività di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa fuori dal proprio Paese d’origine e dall’Italia o, nello stesso periodo di tempo, hanno studiato ininterrottamente all’estero conseguendo una laurea o un titolo post-lauream
- sono stati assunti, o hanno avviato un’attività di lavoro autonomo o d’impresa, in Italia ed entro tre mesi vi hanno trasferito il proprio domicilio e la residenza.
La domanda dei “talenti” dipendenti
Il lavoratore dipendente, che rientra nella casistica descritta, deve produrre al proprio datore di lavoro una richiesta in cui attesta:
- le generalità (cognome, nome, data di nascita)
- lo Stato dell’Unione europea di cui è cittadino
- il codice fiscale
- l’attuale residenza in Italia risultante dal certificato di residenza, o la domanda di iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente in Italia, ed eventualmente il domicilio se diverso dalla residenza
- la data di prima assunzione in Italia dal rientro (o di avvio dell’attività di impresa o di lavoro autonomo) e la dichiarazione di aver trasferito nel Belpaese residenza e domicilio entro tre mesi dalla prima assunzione (o dall’avvio dell’attività)
- di essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Mef e di non rientrare nel novero degli esclusi (dipendenti a tempo indeterminato di amministrazioni pubbliche o imprese italiane, che svolgono all’estero il proprio lavoro)
- di non beneficiare delle agevolazioni previste, dal Dl 185/2008, per il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all’estero
- di non beneficiare del credito d’imposta previsto per gli investimenti nel Mezzogiorno dalla legge 296/2006 (articolo 1, commi da 271 a 279)
- l’impegno a comunicare sollecitamente l’avvenuta iscrizione nell’Anagrafe della popolazione residente e ogni variazione della residenza o del domicilio rilevanti per l’applicazione del beneficio da parte del datore di lavoro.
I datori di lavoro entrano “in scena”
Il mese successivo al ricevimento della richiesta da parte dei dipendenti, i datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, operano la riduzione al 20% della quota imponibile delle lavoratrici e al 30% di quella dei lavoratori.
Nel caso in cui il lavoratore comunica di trasferire all’estero la propria residenza o domicilio, le agevolazioni vengono meno.
A fine anno, o in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, i sostituti eseguiranno il conguaglio tra le ritenute attuate e quelle effettivamente dovute dalla data di assunzione.
Infine, i sostituti evidenzieranno nel Cud, separatamente, le somme complessivamente erogate e l’ammontare ridotto in base alle percentuali agevolative.
“Cervelli” autonomi o imprenditori
La possibilità di usufruire dello “sconto” Irpef riguarda anche chi decide di “mettersi in proprio”.
Le “giovani menti” rientrate in Italia, che intraprendono un’attività di lavoro autonomo o d’impresa in Italia e nei successivi tre mesi vi trasferiscono domicilio e residenza, avranno le stesse agevolazioni fiscali dei loro “colleghi” dipendenti.
La riduzione della base imponibile ai fini Irpef dell’80% per le donne e del 70% per gli uomini andrà fatta valere in Unico.
Bonus indietro se si resta in Italia meno di 5 anni
Per scoraggiare il cosiddetto “turismo fiscale”, la legge 238/2010 prevede che chi usufruisce delle agevolazioni deve restare nel Belpaese almeno 5 anni. In caso di nuovo trasferimento della residenza o del domicilio fuori dall’Italia prima che sia trascorso un quinquennio dalla prima fruizione del beneficio, infatti, il contribuente sarà chiamato a restituire le imposte non pagate in applicazione del regime di favore, con l’aggiunta di sanzioni e interessi.
Fonte : IlFiscoOggi