Il fallimento è una procedura concorsuale disposta dall’autorità giudiziaria e diretta a liquidare il patrimonio dell’imprenditore insolvente al fine di distribuire il ricavato tra i creditori.
L’imprenditore che si trova in stato d’insolvenza è dichiarato fallito e subisce una limitazione dei diritti civili.
1) Corrispondenza
Il fallito, per le società gli amministratori, deve consegnare al curatore fallimentare la corrispondenza, anche elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento. La corrispondenza continua ad essere recapitata all’indirizzo del fallito e sarà egli stesso a dover valutare quale consegnare al curatore.
2) Residenza
È stato abrogato l’obbligo di residenza del fallito, sostituendolo con l’obbligo di comunicare il cambio di residenza al curatore, e l’obbligo di comparizione davanti al giudice qualora questi lo ritenga opportuno per chiarimenti o informazioni e di conseguenza non è più necessario il ritiro del passaporto.
3) Registro dei falliti
Sono stati abrogati anche il registro dei falliti e la perdita dell’elettorato attivo. Conseguenza di questo è che sono state anche cancellate le incapacità inerenti incarichi come quello di curatore, tutore o protutore, amministratore e sindaco di società di capitali e la possibilità di iscrizione ad albi professionali.
Tali speciali incapacità permangono soltanto per la durata della procedura fallimentare. Una volta che il fallimento si è chiuso esse decadono senza che sia necessario attendere cinque anni di prove effettive e costanti di buona condotta. La nuova legge fallimentare elimina in questo modo l’inutile e persecutorio marchio infamante che si concretizzava nell’iscrizione al registro dei falliti e viene meno anche l’istituto della riabilitazione, non essendovene più nessun motivo.