Gli strumenti di riscossione di Equitalia si adeguano al periodo di crisi

La decadenza dalla rateazione di una comunicazione di irregolarità non impedisce di fruire del beneficio in riferimento alla conseguente cartella di pagamento. Stop alla dilazione solo dopo due mancati pagamenti consecutivi. Novità anche per le ipoteche: l’iscrizione è possibile quando il debito supera i 20mila euro. Sono alcune delle semplificazioni contenute nel decreto legge n. 16/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo.
 
Rateazione degli importi iscritti a ruolo
Il contribuente che decade dalla rateizzazione concessa per pagare somme dovute a seguito di comunicazione di irregolarità può comunque accedere, una volta ricevuta la cartella di pagamento degli importi iscritti a ruolo, alla dilazione per momentanea difficoltà economica. Prima della modifica, il debitore decaduto dalla rateazione (per mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate) non poteva usufruire di analoga agevolazione per le somme residue.
 
Inoltre:

  • è possibile richiedere piani di ammortamento a rata crescente sin dalla prima richiesta di dilazione (possibilità fino a oggi ammessa dolo in caso di richiesta di proroga, per peggioramento della situazione di temporanea difficoltà economica, di una rateazione già concessa)
  • si decade dal beneficio della rateazione solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive (fino a oggi si decadeva per mancato pagamento della prima rata o di due rate successive)
  • l’istanza di rateazione blocca l’iscrizione di ipoteca su beni immobili del debitore. L’ipoteca è iscrivibile solo se l’istanza è respinta o se il debitore decade dal beneficio della rateazione
  • il contribuente ammesso a un piano di rateazione e in regola con i pagamenti non è più considerato inadempiente e può essere ammesso alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi.

 
Pignoramento e ipoteca
Semplificazioni anche in tema di iscrizioni ipotecarie, espropri immobiliari e pignorabilità di stipendi e pensioni.
 
Viene fissato a 20mila euro il tetto unico di credito al di sotto del quale l’agente della riscossione non può iscrivere garanzia ipotecaria né avviare la procedura di espropriazione immobiliare.
 
Più soft l’eventuale pignoramento di stipendi, salari o altre indennità da parte dell’agente della riscossione: il quinto previsto fino a oggi per qualsiasi somma dovuta ora sarà pignorabile solo per debiti oltre 5mila euro; per quelli compresi fra 2mila e 5mila euro, la quota diventa un settimo dello stipendio; per i debiti fino a 2mila euro, è pignorabile soltanto un decimo.
 
Accertamento esecutivo con avviso di Equitalia
Novità di rilievo in materia di accertamenti esecutivi: l’agente della riscossione che ha “preso in carico” le somme di un contribuente, dovrà darne comunicazione all’interessato mediante l’invio di una raccomandata semplice all’indirizzo in cui è stato notificato l’atto. L’obbligo di informazione viene meno quando l’agente ha un fondato timore per il buon esito della riscossione: in questo caso può procedere senza informativa.
 
Soglia più alta per accertamento e iscrizione a ruolo
A partire dal 1° luglio 2012, niente accertamento, ruolo e riscossione per i crediti tributari erariali, regionali e locali che non superano i 30 euro (il limite attuale è fissato a 16,53 euro), a meno che non vi siano ripetute violazioni relative ad uno stesso tributo.

Fonte: Patrizia De Juliis da nuovofiscooggi.it
 
 

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