Il differimento di 17 punti percentuali dell’acconto Irpef 2011, stabilito dal Dpcm del 21 novembre, all’origine dei due nuovi codici tributo “1797” e “1844” e alla ridenominazione del codice “4035”, già utilizzato in occasione di un analogo spostamento avvenuto nel 2009.
E’ il contenuto della risoluzione n. 117/E del 30 novembre.
La riduzione dell’acconto per i periodi d’imposta 2011 e 2012 era contenuta nella manovra estiva del 2010 (articolo 55 del Dl 78/2010). Il Dpcm del 21 novembre 2011 ha determinato nell’82% l’entità dell’acconto Irpef per l’anno in corso e ha fornito le necessarie indicazioni ai contribuenti e ai sostituti d’imposta su come operare nel caso in cui il versamento dell’acconto sia già stato effettuato applicando la percentuale del 99%.
Lo stesso differimento vale anche per la seconda o unica rata dell’acconto della cedolare secca e dell’imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti che applicano il regime dei “minimi” (vedi comunicato stampa del 25 novembre). Per i contribuenti minimi, la misura dell’acconto si riduce dal 99% all’82% dell’imposta dovuta per il 2010, mentre per i contribuenti tenuti al versamento della cedolare secca sugli affitti la misura dell’acconto si riduce dall’85% al 68% dell’imposta dovuta per il 2011.
Per consentire a chi ha effettuato il versamento senza avvalersi del differimento di utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il corrispondente credito d’imposta spettante, l’Agenzia ha istituito i codici tributo:
E’ il contenuto della risoluzione n. 117/E del 30 novembre.
La riduzione dell’acconto per i periodi d’imposta 2011 e 2012 era contenuta nella manovra estiva del 2010 (articolo 55 del Dl 78/2010). Il Dpcm del 21 novembre 2011 ha determinato nell’82% l’entità dell’acconto Irpef per l’anno in corso e ha fornito le necessarie indicazioni ai contribuenti e ai sostituti d’imposta su come operare nel caso in cui il versamento dell’acconto sia già stato effettuato applicando la percentuale del 99%.
Lo stesso differimento vale anche per la seconda o unica rata dell’acconto della cedolare secca e dell’imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti che applicano il regime dei “minimi” (vedi comunicato stampa del 25 novembre). Per i contribuenti minimi, la misura dell’acconto si riduce dal 99% all’82% dell’imposta dovuta per il 2010, mentre per i contribuenti tenuti al versamento della cedolare secca sugli affitti la misura dell’acconto si riduce dall’85% al 68% dell’imposta dovuta per il 2011.
Per consentire a chi ha effettuato il versamento senza avvalersi del differimento di utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il corrispondente credito d’imposta spettante, l’Agenzia ha istituito i codici tributo:
- “1797”, per i contribuenti minimi
- “1844”, per la cedolare secca.
Inoltre, è stato ridenominato il preesistente codice “4035” (istituito con la risoluzione 234/2009), per “attualizzarlo” alla nuova disposizione normativa.
I codici vanno riportati nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a credito compensati”; l’“anno di riferimento” è quello cui si riferisce il credito.
Fonte: Agenzia delle Entrate