I ristorni attribuiti ai soci sono integralmente deducibili dall’utile netto della società cooperativa, indipendentemente dalla modalità scelta per la deduzione.
Il chiarimento è arrivato con la circolare n. 35/E del 9 aprile.
I ristorni rappresentano uno degli strumenti tipici della società cooperativa per l’attribuzione ai soci del vantaggio mutualistico derivante dall’attività svolta nei loro stessi confronti. Il vantaggio mutualistico può consistere in un risparmio di spesa, per i beni e servizi che il socio acquista dalla cooperativa, ovvero in una maggiore retribuzione che il socio percepisce per i beni e servizi ceduti alla cooperativa. Nelle società cooperative, infatti, è possibile distinguere l’utile realizzato dall’attività con i soci da quello conseguito dall’attività con soggetti terzi alla cooperativa stessa.
In altre parole, la cooperativa eroga ai propri soci sia delle somme che derivano dall’attività con loro stessi effettuata (ristorni) sia somme derivanti dall’attività con soggetti terzi (dividendi).
La circolare 53/2002 aveva in precedenza chiarito che i ristorni sono deducibili dal reddito imponibile delle società cooperative nell’esercizio di competenza. Concretamente la deduzione può avvenire:
– mediante imputazione diretta al conto economico dell’esercizio
– attraverso una variazione in diminuzione dal reddito imponibile.
Con la circolare 35/2008, è stato illustrato come opera la deduzione dei ristorni alla luce del sistema di tassazione introdotto dal legislatore fiscale, con la legge finanziaria per il 2005, a seguito della "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative", attuata con il decreto legislativo 6/2003.
In particolare, il legislatore civilistico ha introdotto negli articoli 2511 e seguenti del codice civile la distinzione tra cooperative a mutualità prevalente e cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, riconoscendo applicabili le disposizioni fiscali di carattere agevolativo soltanto alle cooperative a mutualità prevalente.
Per queste ultime, l’articolo 1, comma 460, della Finanziaria 2005, ha stabilito delle percentuali di tassazione pari al 20% (per le cooperative agricole e della piccola pesca) o al 30% (per le altre cooperative) degli utili netti annuali.
A seguito dell’introduzione di tali percentuali di tassazione, si è posta la necessità di chiarire se fosse ancora possibile applicare l’integrale deducibilità dei ristorni dal reddito della società cooperativa ovvero se, prima di tale deduzione, fosse necessario assicurare a tassazione il 20 o 30% dell’utile netto annuale.
L’agenzia delle Entrate ha precisato, al riguardo, che il ristorno attribuito ai soci è integralmente deducibile dall’utile netto della società cooperativa, indipendentemente dalla modalità scelta per la deduzione del ristorno stesso (imputazione a conto economico o variazione in diminuzione dal reddito imponibile). Ciò in quanto il ristorno, così come disciplinato dall’articolo 2545-sexies del codice civile, non rientra nella nozione di "utile netto", prevista nel comma 460 per l’applicazione delle percentuali di tassazione.
Tale soluzione ha il pregio di assicurare una perfetta neutralità fiscale delle due diverse metodologie alternative di deduzione del ristorno poiché:
- se il ristorno è imputato a conto economico, le percentuali di tassazione del 20 o del 30% si applicano su un importo (utile netto) già decurtato della quota di ristorno
- se il ristorno è dedotto attraverso una variazione in diminuzione dal reddito imponibile, l’esclusione dal reddito imponibile della cooperativa opera in via prioritaria rispetto alla tassazione prevista nel citato comma 460.
A titolo esemplificativo, si considerino i seguenti esempi che evidenziano le due diverse modalità attraverso le quali la società cooperativa può operare la deduzione dei ristorni e la conseguente neutralità fiscale del metodo contabile adottato.
Esempio n. 1: deduzione del ristorno con imputazione a conto economico
Si consideri una società cooperativa che realizza un utile lordo pari a 1.000 euro, di cui 600 derivante dall’attività con i soci e 400 derivante dall’attività con i terzi.
Qualora la cooperativa attribuisca ai propri soci un ristorno pari a 200, imputandolo al conto economico, si avrà:
– un utile netto pari a 800 (1.000 – 200)
– un utile da assoggettare a tassazione pari a 240 (30% di 800)
– un’imposta pari a 66 (240 x 27,5%).
Esempio n. 2: deduzione del ristorno con variazione in diminuzione dal reddito
Si consideri la medesima cooperativa dell’esempio precedente che decida di dedurre il ristorno mediante una variazione in diminuzione dal reddito imponibile.
In tal caso, la percentuale di tassazione del 30% prevista nel comma 460 della legge finanziaria per il 2005 deve essere applicata solo dopo aver decurtato dall’utile di 1.000 l’importo del ristorno erogato ai soci (200). Anche in tale ipotesi, quindi, si avrà:
– un utile netto pari a 1.000
– un utile da assoggettare a tassazione pari a 240 (30% di 800)
– un’imposta pari a 66 (240 x 27,5%).
Come si evince dall’esempio, la deduzione del ristorno mediante una variazione in diminuzione dal reddito imponibile della società cooperativa determina la medesima quota di tassazione (66) individuata nell’ipotesi dell’esempio 1, in cui il ristorno è dedotto con imputazione a conto economico.
Vincenzo Cipriani – Fisco Oggi