RUOL è il codice tributo – istituito dalla risoluzione n. 18/E del 21 febbraio – per compensare, anche parzialmente, le somme iscritte a ruolo per imposte erariali (vi rientrano anche l’Irap e le addizionali alle imposte dirette) con crediti relativi alle stesse imposte.
L’operazione va effettuata utilizzando il modello “F24 Accise”, disponibile esclusivamente in formato elettronico sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Il codice va esposto nella sezione “Accise/monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”, in corrispondenza degli “importi a debito versati”. Nel campo “ente” deve essere indicata la lettera “R”, in “prov” va riportata la sigla della provincia di competenza dell’agente di riscossione che ha in carico il debito, mentre non devono essere valorizzati i campi “codice identificativo”, “mese” e “anno di riferimento”.
Diventano pertanto pienamente operative le disposizioni contenute nell’articolo 31 del decreto legge 78/2010, che, da un lato, ha sancito il divieto di utilizzare in compensazione i crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali è scaduto il termine di pagamento (pena l’applicazione di una sanzione del 50% dell’importo indebitamente compensato), e, dall’altro, ha introdotto la possibilità di pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.
L’istituzione del codice tributo fa seguito alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale di venerdì 18, dell’atteso decreto del ministero dell’economia e delle Finanze, che detta la disciplina attuativa delle norme in questione. In particolare, il provvedimento precisa che possono essere oggetto di compensazione anche gli oneri accessori delle imposte erariali iscritte a ruolo, quindi le sanzioni, gli interessi, ma anche gli aggi e le altre spese a favore dell’agente della riscossione. Inoltre, saranno compensabili anche le somme indicate negli avvisi di accertamento che, a partire dal mese di luglio, diventerà titolo esecutivo, come previsto dallo stesso decreto legge 78/2010.
In caso di compensazione parziale delle somme dovute, il contribuente deve comunicare preventivamente all’agente della riscossione le imposte che vuole estinguere. In assenza di comunicazione, l’agente provvederà all’imputazione in base alle regole dell’articolo 31 del Dpr 602/1973, partendo dalle rate più vecchie.
Se il pagamento tramite compensazione risulta superiore alle somme dovute, il contribuente, per ottenere il rimborso della parte eccedente, deve presentare istanza direttamente all’agente della riscossione.
Riferendosi ai crediti Iva, il decreto ministeriale puntualizza che continua ad applicarsi il controllo preventivo disposto dall’articolo 10 del decreto legge n. 78/2009. Vale a dire che l’utilizzo in compensazione di crediti superiori a 10.000 euro annui è possibile solo dopo la presentazione della dichiarazione dalla quale risulta il credito ed esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; inoltre, per i crediti oltre i 15.000 euro, la dichiarazione deve recare il visto di conformità di un professionista abilitato.
Il via libera alle compensazioni tra ruoli e crediti erariali rende pienamente operativa l’altra disposizione in materia introdotta dalla manovra 2010, che – come già accennato – vieta ai contribuenti con debiti fiscali scaduti per importi superiori a 1.500 euro di utilizzare in compensazione crediti erariali e punisce l’inosservanza di tale norma con una sanzione pari al 50% dell’importo compensato indebitamente. A tal proposito, si ricorda che l’Agenzia delle entrate, proprio in attesa del decreto ministeriale che desse il via libera alla compensazione tra ruoli e crediti erariali, aveva temporaneamente sospeso l’applicazione delle sanzioni, “sempre che l’utilizzo dei crediti in compensazione non intacchi quelli destinati al pagamento dei predetti ruoli una volta emanato il citato decreto ministeriale” (comunicato stampa del 14 gennaio).
Fonte: Agenzia delle Entrate