I contribuenti che eseguono l’adeguamento Iva agli studi di settore, possono effettuare il pagamento in modo rateale.
Si deve indicare nel modello F24 il numero della rata, riportando nel campo «rateazione/regione/prov./mese rif.» le informazioni relative all’eventuale rateazione nel formato «NNRR», dove «NN» rappresenta il numero della rata in pagamento e «RR» il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in unica soluzione, il campo è valorizzato con «0101».
Sono queste le indicazioni fornite dall’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 40/E/2010. L’agenzia delle Entrate ha ricordato che con risoluzione 89/1999 è stato istituito il codice tributo 6494, denominato «Studi di settore – adeguamento Iva», per consentire il versamento integrativo, tramite modello F24, dell’Iva, da effettuare per l’adeguamento al volume d’affari in conseguenza dell’applicazione degli studi di settore.
L’adeguamento è operato, ai fini Iva, senza applicazione di sanzioni e interessi. I maggiori corrispettivi devono essere annotati in una sezione dei registri Iva di cui agli articoli 23 "registro delle fatture emesse" e 24 "registro dei corrispettivi", del decreto Iva, Dpr 633/1972. Gli importi devono essere versati entro il termine del versamento a saldo dell’imposta sul reddito. Ne consegue che, di norma, per i contribuenti di Unico 2010, per i redditi del 2009, i versamenti si devono effettuare: entro il 16 giugno 2010; dal 17 giugno al 16 luglio 2010, con la maggiorazione dello 0,40 per cento.
L’importo a debito a seguito dell’adeguamento può essere compensato con i crediti; per i titolari di partita Iva che pagano a rate, gli altri pagamenti devono essere effettuati entro il 16 di ciascun mese successivo a quello di scadenza della prima rata; per i pagamenti rateali, sono anche dovuti gli interessi del 4% annuo, da calcolare dalla seconda rata, nella misura dello 0,33% mensile.
Si deve infine segnalare che, contrariamente all’adeguamento Iva, codice 6494, che si può pagare a rate, è escluso il pagamento rateale per chi deve la maggiorazione del 3%, che si versa con il codice 4726 «persone fisiche, maggiorazione 3% adeguamento studi di settore» o il con il codice 2118 «soggetti diversi dalle persone fisiche, maggiorazione 3% adeguamento studi di settore».
Fonte: Morina Tonino da Sole 24 Ore di giovedì 20 maggio 2010, pagina 33
Salve
il codice tributo per il versamento della sanzione per ravvedimento sul codice 2118 sapreste dirmi quale devo usare?
Grazie
Mdp