Il decreto "anti-crisi" (Dl n. 185/2008) giunge in porto, ottenendo la conversione in legge con 158 voti favorevoli, 126 contrari e 2 astenuti. Nessuna modifica nell’ultimo passaggio a Palazzo Madama: il provvedimento è stato approvato, con voto di fiducia, nella versione predisposta dopo i lavori delle Commissioni della Camera e già votata favorevolmente dall’Aula di Montecitorio il 15 gennaio scorso.
Di seguito, una sintesi delle principali misure di carattere fiscale.
Bonus straordinario. A sostegno delle famiglie a basso reddito, è prevista l’erogazione straordinaria di una somma, compresa tra i 200 e i 1.000 euro, a favore dei cittadini residenti in Italia che nel 2008 hanno conseguito solo redditi di lavoro dipendente (e alcuni assimilati), di pensione, diversi derivanti da attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate (percepiti dai familiari a carico o dal coniuge), terreni e fabbricati (per un importo massimo di 2.500 euro) solo se posseduti in aggiunta a redditi appartenenti alle categorie su citate. Il diritto al bonus e la sua entità sono legati alla composizione del nucleo familiare e all’ammontare del reddito complessivo familiare. La richiesta, a scelta dell’interessato, può essere fatto con riferimento alla situazione del 2007 o a quella del 2008. A seconda della scelta operata, cambia la tempistica per l’istanza di attribuzione del bonus e per la sua erogazione. La prima scadenza è fissata al 28 febbraio, termine entro il quale coloro che hanno intenzione di richiedere il beneficio in riferimento al 2007 devono presentare la domanda al proprio sostituto d’imposta, utilizzando il modello disponibile sul sito internet dell’Agenzia.
Bonus risparmio energetico. Immutata, per l’anno d’imposta 2008, la disciplina della detrazione Irpef del 55% per gli interventi finalizzati al risparmio energetico; qualche novità invece per gli anni 2009 e 2010. Sarà necessario inviare un’apposita comunicazione all’agenzia delle Entrate e la detrazione andrà obbligatoriamente ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Entro 30 giorni saranno pronti il modello e note le modalità di trasmissione.
Detassazione premi di produttività. Confermata per il 2009 la tassazione agevolata delle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato in relazione a incrementi di produttività aziendale. Il beneficio fiscale consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali in misura pari al 10%, con possibilità di optare per il regime di tassazione ordinaria. L’agevolazione è riservata a coloro che nel 2008 hanno realizzato un reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro ed è applicabile fino a 6.000 euro di remunerazione.
Rientro ricercatori. Per incentivare il rientro di docenti e ricercatori scientifici residenti all’estero, viene prevista l’imponibilità del solo 10% dei redditi di lavoro dipendente o autonomo e l’esclusione dall’Irap per coloro che iniziano a svolgere la loro attività in Italia, divenendone fiscalmente residenti. L’incentivo spetta nel primo anno di residenza nazionale e per i due successivi, sempre che permanga il requisito.
Bonus ricerca. Procedura di monitoraggio per il credito d’imposta previsto dalla Finanziaria 2007 in relazione alle spese sostenute per attività di ricerca. Dovrà essere trasmesso all’agenzia delle Entrate, a pena di decadenza, anche per le attività avviate prima dell’entrata in vigore del decreto legge (29 novembre 2008), un apposito formulario, di prossima approvazione. Per le attività avviate successivamente, le relative richieste andranno in coda alle precedenti per la verifica delle disponibilità finanziarie: entro 90 giorni si forma il silenzio assenso.
Deducibilità Irap. Introdotta, con applicazione già per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, la possibilità di dedurre dall’Ires (o dall’Irpef) il 10% dell’Irap pagata nell’anno. L’importo forfetario è riferito alla quota imponibile degli interessi passivi e delle spese per il personale dipendente. E’ anche previsto un rimborso forfetario per gli anni precedenti, spettante a chi ne ha già fatto richiesta e a chi, non essendo scaduto il termine decadenziale di 48 mesi, presenterà l’istanza secondo le modalità indicate in un successivo provvedimento dell’agenzia delle Entrate.
Iva per cassa. Inserito a regime il principio dell’Iva per cassa (non più per competenza), in base al quale l’imposta sulle operazioni imponibili non è più esigibile al momento dell’emissione della fattura, bensì al momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo, comunque entro un anno. Per fruire del beneficio, il contribuente deve indicare nella fattura che si tratta di vendita con imposta a esigibilità differita. Per la reale operatività della norma sono attesi la preventiva autorizzazione comunitaria e un decreto ministeriale che dovrà individuare la soglia del volume di affari dei contribuenti che possono accedere al regime agevolato. Sono comunque esclusi dal criterio dell’Iva per cassa i soggetti che si avvalgono di regimi speciali e quelli che applicano il reverse charge.
Revisione studi settore. Per tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati finanziari, in riferimento soprattutto a determinati settori economici o aree territoriali, è prevista la possibilità che venga effettuata una revisione straordinaria degli studi di settore da applicare per l’anno 2008.
Soppressione di adempimenti. Sono state abrogate le disposizioni che prevedevano i seguenti obblighi:
per gli esercenti commerciali, di trasmettere in via telematica all’agenzia delle Entrate l’ammontare dei corrispettivi giornalieri
per i contribuenti Iva che volevano compensare importi superiori a 10mila euro, di comunicare l’intenzione all’agenzia delle Entrate entro il quinto giorno precedente l’operazione, specificando importo e tipologia di credito
per i gestori di distributori automatici, di memorizzare su supporto elettronico le singole operazioni, distintamente per ciascun apparecchio.
Ravvedimento operoso. Ulteriore riduzione delle sanzioni previste in caso di ricorso all’istituto del ravvedimento operoso. Sono scese al 2,5 e al 3% (prima erano il 3,75 e il 6%) quelle dovute per regolarizzare i versamenti, rispettivamente entro 30 giorni dalla scadenza ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Per sanare errori e omissioni rilevabili non in fase di accertamento, la sanzione è scesa dal 20 al 10 per cento. Infine, all’omessa presentazione della dichiarazione si può rimediare – nei successivi 90 giorni – pagando una sanzione ora ridotta a un dodicesimo della misura minima fissata a 258 euro (in precedenza era un ottavo).
Inviti a comparire. Ancora uno strumento per definire preventivamente le liti con il Fisco. È possibile prestare adesione anche ai contenuti degli inviti a comparire, beneficiando della sanzione ridotta ad un ottavo del minimo. In più, se l’invito a comparire riguarda gli studi di settore, l’adesione ai suoi contenuti comporta l’impossibilità di ulteriori accertamenti basati su presunzioni semplici, anche se gravi, precise e concordanti, sempre che l’ammontare delle attività non dichiarate dal contribuente, con un massimo di 50mila euro, non sia superiore al 40% dei ricavi o compensi definiti.
E’ ridotta a un ottavo anche la sanzione in caso di acquiescenza, nel caso in cui l’avviso di accertamento non sia stato preceduto da invito a comparire. La misura agevolata spetta se il contribuente rinuncia a impugnare l’atto e a formulare istanza di ac
certamento con adesione, e provvede a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute.
Crediti inesistenti. Raddoppia la sanzione, dal 100 al 200%, per l’indebito utilizzo in compensazione di crediti inesistenti. Si estende al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo in compensazione delle somme, il termine entro il quale devono essere notificati gli atti emessi a seguito dei controlli effettuati sugli importi a credito indicati nei modelli F24.
Recupero somme per condono. In tre mosse il piano del legislatore per facilitare il recupero delle somme dovute da chi, pur aderendo ai condoni della Finanziaria 2003, non ha poi versato gli importi dovuti per la definizione. L’agente della riscossione potrà:
procedere all’espropriazione immobiliare quando il debito supera 5mila euro
procedere direttamente con l’espropriazione senza dover prima iscrivere ipoteca sugli immobili, anche se il debito non supera il 5% del valore del bene
accedere, passati 60 giorni dalla notifica della cartella senza che il contribuente l’abbia pagata, ai dati relativi ai rapporti finanziari del debitore presenti nell’archivio dell’Anagrafe tributaria.
Nuovo Fisco Oggi