Riportiamo di seguito alcune risposte del MEF su argomenti riguardanti la normativa antiriciclaggio nel corso della Teleconferenza organizzata dal quotidiano Italia Oggi.
1) I dati attinenti al titolare effettivo dovranno essere registrati in archivio unico anche dai professionisti ai sensi dell’art. 36 del d.lgs 231/07 richiamato dall’art. 38. Tale obbligo, in assenza delle disposizioni applicative enunciate dal settimo comma dell’art. 38, sono da considerarsi già vigenti?
Il decreto legislativo 231/2007 ha introdotto maggiori obblighi di customer due diligence imponendo ai soggetti destinatari della normativa non solo l’obbligo di identificazione ma anche di effettuare l’adeguata verifica della clientela. In tale ambito, riveste carattere fondamentale l’obbligo di identificare l’eventuale titolare effettivo e verificarne l’identità.
Pertanto fin dal 29/12/2009, i professionisti sono tenuti a richiedere ai clienti l’esistenza del titolare effettivo, a farsi rilasciare per iscritto dagli stessi le informazioni necessarie e aggiornate. Per quanto attiene la registrazione del titolare effettivo, è opportuno premettere che le modalità di registrazione previste dal D. Lgs. 56/2004 consistono nella istituzione di un archivio informatico secondo le modalità di cui al regolamento 141/2008 ovvero nell’istituzione del registro della clientela, nel quale conservano i dati identificativi del cliente mentre gli ulteriori dati e informazioni nonché la documentazione sono conservati nel fascicolo di studio. Con il provvedimento 141/2006, l’allora UIC ha dettato standard tecnici per la tenuta dell’archivio informatico. Il successivo D.Lgs. 231/07 ha confermato le modalità di registrazione sopra richiamate prevedendo, tra l’altro, all’art. 38, comma 7, che il Ministero della Giustizia emani disposizioni applicative in ordine alle modalità di registrazione dei professioni che però, a tutt’oggi, non sono state emanate. Conseguentemente, come chiarito dal Ministero dell’economia e delle finanze, con nota n. 125367 del 19 dicembre 2007, trovano ancora applicazione le disposizioni contenute nel provvedimento n. 141/2006 che ovviamente non contenevano alcuna indicazione in ordine alla modalità di registrazione del titolare effettivo.
Ne deriva che il professionista è comunque tenuto ad identificare l’eventuale titolare effettivo ed a verificarne l’identità ma tali informazioni non saranno registrate nell’archivio informatico bensì conservate nel fascicolo di studio.
2) Una società è controllata al 60% da una società di investimento di diritto lussemburghese.
Nel caso di specie è possibile identificare oltre che gli amministratori della controllata anche quelli della società lussemburghese ma non i titolari effettivi della controllante (soci di riferimento della controllante). In questo caso per il professionista alla tenuta della contabilità della società controllata ed alla consulenza continuativa nei confronti della stessa?
L’art. 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 231/2007 pone l’obbligo a carico del professionista di identificare l’eventuale titolare effettivo e verificarne l’identità. Il successivo articolo 23, stabilisce altresì che nell’ipotesi in cui il professionista non sia in grado di adempiere agli obblighi di adeguata verifica previsti dal citato articolo 18, il professionista medesimo non deve eseguire o interrompere la prestazione professionale valutando anche la possibilità di effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF.
Nel caso prospettato, è necessario conoscere il titolare effettivo della società lussemburghese, così come individuato dall’articolo 1, comma 2, dell’allegato tecnico al citato D. Lgs. 231/2007. Nel caso in cui non si riesca ad individuare il titolare effettivo, il professionista dovrà astenersi dalla prestazione professionale ovvero interromperla e valutare l’eventuale esistenza dei presupposti per effettuare una segnalazione di operazione sospetta.
Limitazioni all’uso del contante
3) Nel periodo dal 29 aprile al 24 giugno 2008 il limite delle transazioni in contanti era stato abbassato a 5.000 euro. Successivamente tale limite è stato riportato al di sotto dei 12.500 euro. Per le transazioni in contanti che in questo periodo avessero superato il primo limite ma non il nuovo, vale (come si ritiene) il principio del