Robin Hood tax, deducibilità ridotta degli interessi passivi per banche e compagnie assicurative, inasprimento del prelievo fiscale sugli interessi corrisposti dalle coop ai loro soci e sui fondi comuni di investimento immobiliare, tassazione delle stock option. Sono alcuni degli ingredienti principali della manovra economica d’estate contenuta nel decreto legge 112/2008, approdato ieri in Gazzetta Ufficiale. Diventa strutturale il taglio delle accise per compensare il maggior gettito Iva prodotto dall’aumento del prezzo dei carburanti.
La tassa di Robin Hood
Tra le misure fiscali di maggior impatto spicca il ritocco all’insù dell’Ires per i petrolieri, che attraverso un’addizionale del 5,5% passerà dal 27,5 al 33%, come era per tutte le imprese prima del calo delle aliquote varato con la Finanziaria 2008. A dover pagare di più saranno le società petrolifere che hanno ricavato più di venticinque milioni all’anno dall’estrazione di petrolio e gas e dalla raffinazione e commercializzazione di prodotti petroliferi. Il maggior prelievo riguarderà anche le aziende operative nei settori della produzione e vendita di energia elettrica.
Oltre all’aumento dell’Ires, che scatta già per il 2008, nel pacchetto ribattezzato "Robin Hood tax" trovano posto altre due misure di intervento sugli extraprofitti realizzati in tempi di caro-greggio dalle industrie oil e gas: l’innalzamento progressivo delle royalty sulle estrazioni nazionali di idrocarburi e la ricontabilizzazione delle scorte ai fini fiscali attraverso l’uso del sistema Fifo, acronimo per First in first out (primo entrato, primo uscito). Un meccanismo, quest’ultimo, che consente di far emergere plusvalenze tassabili dalle scorte di oro nero comprate e accumulate a prezzi più favorevoli.
Iva sterilizzata alla pompa
Per attutire gli effetti del caro petrolio sui prezzi alla pompa, il decreto legge prevede la sterilizzazione dell’Iva sui carburanti. Una disposizione che elimina in maniera strutturale il fenomeno dell’Iva drag, ossia la crescita del gettito derivante dall’imposta sul valore aggiunto quando aumenta il costo industriale del barile. Diventa così permanente una misura già approvata nella scorsa manovra finanziaria ma attuata solo temporaneamente, nel periodo marzo-aprile. In sostanza, ogni tre mesi ci sarà una diminuzione delle accise se nel trimestre precedente il prezzo del greggio sui mercati internazionali avrà superato almeno del 2% il valore indicato nel Documento di programmazione economica e finanziaria.
Banche e assicurazioni
Un capitolo corposo della manovra estiva è dedicato alle banche e alle compagnie assicurative, che dal prossimo periodo d’imposta potranno dedurre gli interessi passivi nella misura del 96%, con una soglia di indeducibilità pari quindi al 4% (soltanto per quest’anno la soglia è fissata al 97%).
Giro di vite anche sulla deducibilità della variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione del ramo danni che, per la parte relativa alla componente di lungo periodo, passerà dal 60 al 30% dell’importo iscritto in bilancio. A questo proposito, il provvedimento precisa che l’eccedenza non sarà più spalmabile sui nove, ma sui diciotto esercizi successivi e che per componente di lungo periodo non s’intende più il 50, ma il 75% della riserva.
Aumenta inoltre la percentuale dell’acconto sull’imposta di bollo sui conti correnti e di quella sulle assicurazioni: le banche dovranno anticipare una quota che passa dal 70 al 75% per quest’anno, all’85% per il 2009 e al 95% per gli anni successivi; per gli assicuratori, invece, la percentuale dell’acconto passa dal 12,50 al 14% già quest’anno, al 30% per il 2009 e al 40% per gli anni successivi.
Revisione al ribasso anche per le percentuali di deduzione delle svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio e derivanti dalla concessione di prestiti alla clientela da parte degli istituti finanziari. Per ogni esercizio, queste scenderanno dall’attuale 0,40 allo 0,30%, mentre l’ammontare eccedente questa misura non è più considerato deducibile nei nove, ma nei diciotto esercizi successivi.
Cooperative
Oltre a banche, assicurazioni e petrolieri, sotto la lente del Fisco anche le grandi cooperative. Quelle a mutualità prevalente che hanno registrato in bilancio un debito per finanziamento contratto coi soci superiore a 50 milioni di euro dovranno destinare il 5% dell’utile netto annuale al fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti istituito dal decreto. Inoltre, la ritenuta a titolo di imposta sugli interessi pagati dalle coop ai soci persone fisiche passa dal 12,5 al 20 per cento.
Per quanto riguarda infine le cooperative di consumo e i loro consorzi, il decreto interviene sugli utili a riserva, che concorreranno alla formazione del reddito imponibile per il 55 e non più per il 30 per cento.
Fondi di investimento immobiliare
Fisco più pesante anche per i fondi immobiliari: i redditi da capitale generati da questi strumenti di investimento verranno tassati con un’aliquota del 20% e non più, come accadeva finora, del 12,5 per cento. Accanto a questo aumento generalizzato del prelievo fiscale che riguarderà tutti i tipi di fondi, c’è anche la reintroduzione di un’imposta patrimoniale dell’1% sul valore netto di quelli "familiari". Si tratta di fondi le cui quote appartengono a meno di dieci partecipanti e più dei due terzi delle quote sono detenute da persone fisiche legate da rapporti di parentela o affinità o da società controllate dagli stessi soggetti o da trust di cui siano disponenti o beneficiari.
Stock option
Il pacchetto fiscale prevede anche l’abolizione delle agevolazioni in vigore per le stock option, con la conseguenza che, per le azioni assegnate ai dipendenti dall’entrata in vigore del decreto, il plusvalore realizzato entra in busta paga ed è assoggettato a tassazione Irpef.
Laura Mingioni – Fisco Oggi