Il comma 31 dell’art. 23 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 (c.d. Manovra Correttiva 2011) entrata in vigore a seguito della pubblicazione in Gazzetta lo scorso 6 luglio 2011, ha modificato l’art. 13 del DLgs n. 471/97 prevedendo un nuovo tipo di ravvedimento: al ravvedimento breve e al ravvedimento lungo si aggiunge il ravvedimento definito "sprint".
Il ravvedimento ‘sprint’ può essere effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza originaria. Il ravvedimento breve potrà quindi essere effettuato dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza. Nulla cambia per il ravvedimento lungo che potrà ancora essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione.
Nel caso del ravvedimento ‘sprint’ (entro 14 giorni dalla scadenza) la sanzione ordinaria del 30%, applicabile sui tardivi od omessi versamenti di imposte, si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo: varia quindi dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo. A partire dal quindicesimo giorno di ritardo fino al trentesimo giorno si applica la misura fissa del 3%, prevista per il ravvedimento breve.
Fonte: Studio Spidalieri