Il ruolo straordinario è d’obbligo se c’è aria di periculum in mora

Il fallimento del contribuente, determinando una situazione di fondato pericolo per la riscossione, costituisce fatto idoneo a giustificare l’iscrizione nei ruoli straordinari dell’imposta da lui dovuta. A tali conclusioni sono pervenuti i giudici di legittimità con la sentenza n. 242 del 9 gennaio.

L’iter della vicenda
Il curatore fallimentare di una società impugna una cartella esattoriale, con cui l’Amministrazione finanziaria chiedeva il pagamento di una somma iscritta nei ruoli straordinari, lamentando, tra l’altro, che l’ufficio non avrebbe potuto iscrivere l’imposta accertata in quei ruoli ed emettere la cartella di pagamento, atteso che non si ravvisava, nella specie, fondato pericolo per la riscossione.
La Commissione tributaria provinciale rigetta il ricorso della società e i giudici di appello confermano la sentenza di primo grado, rilevando che l’Amministrazione finanziaria "può fare ricorso ai ruoli straordinari, in quanto la procedura fallimentare costituisce, senza dubbio, un rischio per la riscossione dei tributi".

Riflessioni
Prima di entrare nel merito della sentenza in esame, è opportuno ricordare che i "ruoli straordinari" sono formati dall’Amministrazione finanziaria ogni qual volta sussista fondato pericolo per la riscossione.
In proposito, l’articolo 15-bis del Dpr 602/1973 dispone che "in deroga all’articolo 15 (iscrizione a titolo provvisorio), nei ruoli straordinari le imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritti per l’intero importo risultante dall’avviso di accertamento, anche se non definitivo".

Inoltre, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, dello stesso decreto, l’iscrizione nei ruoli straordinari avviene quando vi è fondato pericolo per la riscossione. In sostanza, trova applicazione ogni qual volta vi sia un giustificato timore di perdere il credito erariale nei casi in cui la situazione economica-finanziaria del contribuente non offra garanzie idonee e adeguate a soddisfare la pretesa fiscale.
Ciò può accadere, ad esempio, quando si verifica una sproporzione fra il credito vantato dall’Amministrazione finanziaria e il valore dei beni facenti parte del patrimonio del contribuente, tenuto conto anche della eventualità che quest’ultimo possa disperderli o sottrarli alla garanzia prima di avere soddisfatto la pretesa dell’erario.

L’iscrizione nei ruoli straordinari è, dunque, un’attività finalizzata a tutelare il credito erariale e si pone quale attività di tipo eccezionale rispetto alla normale iscrizione a titolo provvisorio (articolo 15) delle somme in base ad accertamenti non definitivi.

La parola alla Cassazione
Tanto precisato, la Suprema corte ha confermato quanto già deciso nei primi due gradi di giudizio, affermando che la dichiarazione di fallimento, integrando di per sé il requisito del periculum in mora, giustifica l’iscrizione in ruoli straordinari dell’imposta dovuta dal contribuente.
In particolare, i giudici di legittimità, uniformandosi all’orientamento più volte espresso, hanno ritenuto che "la dichiarazione di fallimento non può da sola rappresentare una piena garanzia della pretesa tributaria, posto che la relativa procedura dà luogo al concorso del credito vantato dall’Amministrazione finanziaria con gli altri crediti nei confronti del fallito e che il ruolo straordinario costituisce un utile strumento per incidere immediatamente sulla formazione dello stato passivo e dei relativi privilegi" (cfr Cassazione, sentenze 12887/2007, 6138/2002, 11508/2001).
Va rilevato, infine, a ulteriore sostegno delle conclusioni raggiunte, che la Corte di cassazione, con la sentenza 11225/2002, aveva affermato che in tema di riscossione delle imposte sui redditi, ai fini della iscrizione nei ruoli straordinari, la sussistenza, alla data della formazione del ruolo, "di un provvedimento (valido ed efficace) di iscrizione di ipoteca legale sui beni di una società e la circostanza che la società stessa si trovi in fase di liquidazione costituiscono elementi concorrenti ad integrare il requisito del fondato pericolo per la riscossione, richiesto dall’art. 11, comma terzo, del DPR 602/1973".

Nuovo Fisco Oggi

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