È il sindaco l’organo comunale competente a incaricare e nominare i componenti dell’organismo indipendente di valutazione (Oiv). Il chiarimento alla questione (per la verità piuttosto scontato) proviene dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit), che si è espressa con la delibera 23 ottobre 2012, n. 21. Il dubbio espresso da non pochi comuni deriva dalla formulazione dell’articolo 14, comma 3, del dlgs 150/2009 ai sensi del quale l’Organismo indipendente di valutazione è nominato, sentita la Commissione di cui all’articolo 13, dall’organo di indirizzo politico – amministrativo: negli enti locali operano tre organi di tale natura (consiglio, giunta e sindaco o presidente della provincia), sicché potrebbero darsi problemi per individuare quello al quale correttamente attribuire la competenza. Esclusa la giunta, la quale altro non è se non un supporto collegiale alle funzioni del sindaco e non ha veri e propri compiti di indirizzo politico, l’incertezza potrebbe riguardare l’alternativa tra consigli e organi di vertice monocratici. La Civit giunge alla conclusione che la competenza è del sindaco sulla base di osservazioni trancianti. In primo luogo, la commissione ricorda che esiste una norma già risolutiva della questione: l’articolo 4, comma 2, lettera g), della legge 15/2009 (la legge delega da cui è scaturito il dlgs 150/2009) dispone che «i sindaci e i presidenti delle province nominano i componenti dei nuclei di valutazione», che poi il dlgs ha disciplinato come «Organismi indipendenti di valutazione». Di per sé questo semplice rilievo sarebbe sufficiente per escludere la competenza di ogni altro soggetto. La delibera 21/2012, comunque, ricorda che le competenze del consiglio comunale e provinciale sono fissate dall’articolo 42 del dlgs 267/2000 in modo tassativo. I consigli possono legittimamente esercitare esclusivamente le attribuzioni elencate espressamente nell’articolo 42 e nelle altre disposizioni di legge, contenute anche in altri articoli del Testo unico degli enti locali. Tutte le altre competenze, non rientranti nelle funzioni gestionali o nella sfera del sindaco, cadono nelle competenze della giunta.
Fonte: Italia Oggi