Con il decreto “Salva Italia” (articolo 24, comma 31, Dl 201/2011), la parte di Tfr o, più in generale delle indennità o dei compensi connessi alla cessazione dal servizio, eccedente il milione di euro, finiscono nel calderone del reddito complessivo e, quindi, abbandonano la tassazione separata per quella ordinaria.
Nella circolare n. 3/E del 28 febbraio, l’Agenzia delle Entrate chiarisce come procedere per il calcolo.
Il via al nuovo criterio a partire dalle somme riscuotibili dal 1° gennaio 2011.
Redditi e contribuenti interessati, compensi esclusi
Secondo il Tuir, il Tfr e le altre indennità di fine rapporto lavoro (dipendente o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) seguono, per il fisco, una strada autonoma rispetto alle normali retribuzioni usufruendo, per questo, di una tassazione separata (articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del Tuir).
La norma, però, è stata recentemente “ritoccata”.
Con l’articolo 24, comma 31, del Dl 201/2011 (decreto “Salva Italia”), le quote maturate dal 1° gennaio 2011, eccedenti il milione di euro, finiscono nel reddito complessivo da assoggettare all’Irpef secondo il principio generale della progressività per scaglioni.
Meglio precisare che, in questo modo, il Tfr non cambia tipologia di reddito, rimane tra quelli “meritevoli” di tassazione separata e invariate restano pure le regole per il calcolo dell’imposta fino al milione di euro.
La circolare individua, nel dettaglio, quali sono le “entrate” su cui porre l’attenzione e fornisce esempi concreti di calcolo. Ricordiamo, infatti, che sono coinvolte nella nuova disciplina tutte le corresponsioni equipollenti al Tfr.
Il sostituto d’imposta, nell’operare la ritenuta, dovrà partire dal periodo d’imposta in cui il tetto è stato superato al netto dell’eventuale “porzione” già sottoposta a tassazione separata che non finirà nel reddito complessivo.
Regola e quantum non cambiano per i compensi relativi alla risoluzione dei contratti dei co.co.co. e, in particolare, per quelli relativi agli amministratori di società: anche per loro tassazione ordinaria oltre il milione di euro per i corrispettivi in denaro e in natura, comprese le stock options.
Istruzioni per il calcolo
Il sostituto d’imposta deve verificare l’eventuale raggiungimento del “limite” stabilito (1 milione di euro) al lordo delle riduzioni e delle deduzioni previste dalle norme sulla tassazione separata per le indennità il cui diritto alla percezione è sorto, come già detto, dal 1° gennaio 2011.
Nel calcolo vanno inserite anche le erogazioni non contestuali nel corso dello stesso periodo d’imposta o di quelle effettuate in periodi diversi.
Fanno parte della “famiglia”, inoltre, eventuali acconti o anticipazioni del Tfr, percepibili sempre dal 1° gennaio 2011. Non finiscono nel reddito complessivo le parti già sottoposte, anche se in via provvisoria, a tassazione separata.
Il documento di prassi specifica che la norma introdotta dal “Salva Italia” non è applicabile agli importi versati agli eredi dei dipendenti deceduti.
Riduzioni in percentuale
Come già chiarito, con la nuova regola non cambia la natura del reddito, ragione per cui le riduzioni e gli abbattimenti forfetari previsti per tali emolumenti dall’articolo 19 del Tuir dovranno essere ripartiti proporzionalmente tra la quota assoggettata a tassazione separata e quella sottoposta a tassazione ordinaria.
Nella determinazione dell’imponibile a tassazione separata, in riferimento al Tfr, occorre considerare le quote al netto delle rivalutazioni per le quali si è pagata l’imposta sostitutiva dell’11% (per gli importi maturati a decorrere dal 2001) e dell’abbattimento forfetario di 309,87 (per gli importi maturati fino al 2000) euro proporzionalmente riferibili alla percentuale da assoggettare a tassazione separata.
Per i compensi equivalenti, invece, il calcolo è al netto della riduzione percentuale e dell’abbattimento forfetario di 309,87 euro, per tutti gli anni di anzianità lavorativa, proporzionalmente all’importo sottoposto a tassazione separata.
Il sostituto pensa alla ritenuta
Spetta ai sostituti d’imposta fare i conti, sommare le indennità principali alle indennità equipollenti e far transitare nel reddito complessivo il quantum che supera il milione di euro, per poi procedere alle ritenute d’imposta.
Regole ad hoc per il 2011
La norma è applicabile alle somme spettanti dal 2011; quindi, i sostituti d’imposta devono provvedere alla rideterminazione delle basi imponibili liquidando separatamente l’imposta a tassazione separata, quella a tassazione ordinaria e l’imposta dovuta, eventualmente, ad altro titolo.
Il contribuente troverà la sua posizione aggiornata sul Cud o su un nuovo Cud se già consegnato.
Nel caso in cui, con il “Salva Italia”, risultasse una maggiore imposta pagata a tassazione separata, il surplus potrà essere recuperato come acconto per i redditi sottoposti a tassazione ordinaria.
L’Agenzia fa un’ultima precisazione riguardante il contributo di solidarietà (articolo 2, Dl 138/2011), che il sostituto d’imposta non è tenuto a trattenere se il dipendente lascia il lavoro nel corso dell’anno.
In questo caso la somma non sarà inserita nel Cud, ma la certificazione indicherà l’obbligo per il contribuente di presentare la dichiarazione dei redditi e di applicare l’autoliquidazione del contributo.
Nella circolare n. 3/E del 28 febbraio, l’Agenzia delle Entrate chiarisce come procedere per il calcolo.
Il via al nuovo criterio a partire dalle somme riscuotibili dal 1° gennaio 2011.
Redditi e contribuenti interessati, compensi esclusi
Secondo il Tuir, il Tfr e le altre indennità di fine rapporto lavoro (dipendente o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) seguono, per il fisco, una strada autonoma rispetto alle normali retribuzioni usufruendo, per questo, di una tassazione separata (articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del Tuir).
La norma, però, è stata recentemente “ritoccata”.
Con l’articolo 24, comma 31, del Dl 201/2011 (decreto “Salva Italia”), le quote maturate dal 1° gennaio 2011, eccedenti il milione di euro, finiscono nel reddito complessivo da assoggettare all’Irpef secondo il principio generale della progressività per scaglioni.
Meglio precisare che, in questo modo, il Tfr non cambia tipologia di reddito, rimane tra quelli “meritevoli” di tassazione separata e invariate restano pure le regole per il calcolo dell’imposta fino al milione di euro.
La circolare individua, nel dettaglio, quali sono le “entrate” su cui porre l’attenzione e fornisce esempi concreti di calcolo. Ricordiamo, infatti, che sono coinvolte nella nuova disciplina tutte le corresponsioni equipollenti al Tfr.
Il sostituto d’imposta, nell’operare la ritenuta, dovrà partire dal periodo d’imposta in cui il tetto è stato superato al netto dell’eventuale “porzione” già sottoposta a tassazione separata che non finirà nel reddito complessivo.
Regola e quantum non cambiano per i compensi relativi alla risoluzione dei contratti dei co.co.co. e, in particolare, per quelli relativi agli amministratori di società: anche per loro tassazione ordinaria oltre il milione di euro per i corrispettivi in denaro e in natura, comprese le stock options.
Istruzioni per il calcolo
Il sostituto d’imposta deve verificare l’eventuale raggiungimento del “limite” stabilito (1 milione di euro) al lordo delle riduzioni e delle deduzioni previste dalle norme sulla tassazione separata per le indennità il cui diritto alla percezione è sorto, come già detto, dal 1° gennaio 2011.
Nel calcolo vanno inserite anche le erogazioni non contestuali nel corso dello stesso periodo d’imposta o di quelle effettuate in periodi diversi.
Fanno parte della “famiglia”, inoltre, eventuali acconti o anticipazioni del Tfr, percepibili sempre dal 1° gennaio 2011. Non finiscono nel reddito complessivo le parti già sottoposte, anche se in via provvisoria, a tassazione separata.
Il documento di prassi specifica che la norma introdotta dal “Salva Italia” non è applicabile agli importi versati agli eredi dei dipendenti deceduti.
Riduzioni in percentuale
Come già chiarito, con la nuova regola non cambia la natura del reddito, ragione per cui le riduzioni e gli abbattimenti forfetari previsti per tali emolumenti dall’articolo 19 del Tuir dovranno essere ripartiti proporzionalmente tra la quota assoggettata a tassazione separata e quella sottoposta a tassazione ordinaria.
Nella determinazione dell’imponibile a tassazione separata, in riferimento al Tfr, occorre considerare le quote al netto delle rivalutazioni per le quali si è pagata l’imposta sostitutiva dell’11% (per gli importi maturati a decorrere dal 2001) e dell’abbattimento forfetario di 309,87 (per gli importi maturati fino al 2000) euro proporzionalmente riferibili alla percentuale da assoggettare a tassazione separata.
Per i compensi equivalenti, invece, il calcolo è al netto della riduzione percentuale e dell’abbattimento forfetario di 309,87 euro, per tutti gli anni di anzianità lavorativa, proporzionalmente all’importo sottoposto a tassazione separata.
Il sostituto pensa alla ritenuta
Spetta ai sostituti d’imposta fare i conti, sommare le indennità principali alle indennità equipollenti e far transitare nel reddito complessivo il quantum che supera il milione di euro, per poi procedere alle ritenute d’imposta.
Regole ad hoc per il 2011
La norma è applicabile alle somme spettanti dal 2011; quindi, i sostituti d’imposta devono provvedere alla rideterminazione delle basi imponibili liquidando separatamente l’imposta a tassazione separata, quella a tassazione ordinaria e l’imposta dovuta, eventualmente, ad altro titolo.
Il contribuente troverà la sua posizione aggiornata sul Cud o su un nuovo Cud se già consegnato.
Nel caso in cui, con il “Salva Italia”, risultasse una maggiore imposta pagata a tassazione separata, il surplus potrà essere recuperato come acconto per i redditi sottoposti a tassazione ordinaria.
L’Agenzia fa un’ultima precisazione riguardante il contributo di solidarietà (articolo 2, Dl 138/2011), che il sostituto d’imposta non è tenuto a trattenere se il dipendente lascia il lavoro nel corso dell’anno.
In questo caso la somma non sarà inserita nel Cud, ma la certificazione indicherà l’obbligo per il contribuente di presentare la dichiarazione dei redditi e di applicare l’autoliquidazione del contributo.
Fonte: Anna Maria Badiali da nuovofiscooggi.it