In tema di Irap, l’esistenza di un’autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto per l’assoggettamento a imposizione dei soggetti esercenti arti o professioni, postula che l’attività abituale e autonoma del contribuente si avvalga di un’organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi e accresca la sua capacità produttiva; non è invece necessario che la struttura organizzata sia in grado di funzionare in assenza del titolare, né assume alcun rilievo, ai fini dell’esclusione di tale presupposto, la circostanza che l’apporto del titolare sia insostituibile per ragioni giuridiche o perchè la clientela si rivolga alla struttura in considerazione delle sue particolari capacità. Va pertanto cassata e disposto il rinvio della sentenza della Commissione triutaria regionale nella quale si afferma che l’esistenza della organizzazione autonoma va esclusa ogni qual volta l’attività non poteva essere svolta senza l’apporto personale del contribuente.
Corte di cassazione, Sez. tributaria, sentenza n. 2030 depositata il 28 gennaio 2009
Pres. Prestipino; Rel. Tirelli
IRAP – Studio associato – Presupposto dell’autonoma organizzazione – Necessità – Insostituibilità dell’attività svolta dal titolare – Assoluta rilevanza ai fini del presupposto – Esclusione
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