Il trattamento fiscale degli omaggi

In occasione delle festività pasquali, e relativamente all’acquisto di regali e strenne da distribuire a propri clienti, fornitori e dipendenti, abbiamo ritenuto opportuno riproporre le principali disposizioni in materia di IVA e imposte sui redditi, al fine di stabilire quale sia il corretto trattamento dal punto di vista amministrativo e di orientare in maniera più consapevole la scelta degli oggetti da omaggiare.

TRATTAMENTO FISCALE AI FINI IVA

1. Beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa (acquisiti da terzi)
Dal 1° gennaio 2001 l’IVA assolta per le spese di rappresentanza è indetraibile, salvo il caso di acquisto di beni di valore unitario inferiore a Euro 25,82. Per gli acquisti di beni alimentari (panettoni, spumante, vino, ecc.) da destinare a omaggio, l’Agenzia delle Entrate, durante un convegno tenutosi a Milano il 06/06/2002, ha stabilito che è detraibile ai sensi dell’art. 19-bis1, lett. h), DPR n. 633/1972 l’imposta sul valore aggiunto assolta all’atto dell’acquisto di beni da omaggiare (spese di rappresentanza) di valore unitario non superiore a Euro 25,82 e costituiti da prodotti alimentari (vini, dolciumi, ecc.). Non si applica quindi il divieto previsto dalla lettera f) del citato art. 19-bis1, DPR n. 633/1972.
Tra le spese di rappresentanza è compresa anche la cessione gratuita di beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa indipendentemente dal loro valore. Da questa disposizione discende che:
– l’IVA assolta sulle fatture d’acquisto per tali beni è indetraibile, salvo quando si tratta di beni di valore inferiore a Euro 25,82;
– le cessioni gratuite di beni non rientranti nell’esercizio dell’attività sono fuori campo IVA e non esiste pertanto alcun obbligo di fatturazione.
Con Risoluzione Ministeriale n. 666305 del 16/10/1990, il Ministero delle Finanze ha affermato che nel caso di acquisto di beni per omaggi ai dipendenti non si ravvisa il requisito dell’inerenza con l’attività d’impresa o professionale e quindi l’IVA relativa è indetraibile.
Anche per il trasporto di beni in omaggio non oggetto dell’attività è consigliata l’emissione del documento di trasporto, sul quale annotare la causale di trasporto “omaggio” allo scopo di documentare le generalità del donatario ai fini della verifica dell’inerenza della spesa promozionale e di consentire al donatario di vincere la presunzione di acquisto di cui al DPR 441/1997.

2. Beni rientranti nell’attività propria dell’impresa (acquistati o prodotti dall’impresa).
Questo tipo di omaggio costituisce una cessione di beni, è soggetto a IVA con l’aliquota del bene stesso e la base imponibile è commisurata al “valore normale” del bene.
Il contribuente dovrà avvalersi di una delle seguenti modalità operative:
– emissione di fattura con possibilità di avvalersi o meno della rivalsa IVA;
– emissione di autofattura con indicazione della dicitura “autofattura per omaggi”;
– registrazione nel registro degli omaggi, quindi senza emissione di fatture e/o autofatture.

Registro degli omaggi
I contribuenti che vorranno avvalersi del registro degli omaggi (per la cessione gratuita dei beni rientranti nell’attività dell’impresa) dovranno annotare sul registro l’ammontare complessivo di valori normali delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno e dell’IVA relativa, distinta per aliquote. Avvalendosi del registro degli omaggi, non si deve emettere la fattura o l’autofattura per omaggi.
Tale registro, in base alle semplificazioni introdotte in materia di vidimazione e bollatura dei registri contabili, non deve più essere preventivamente vidimato presso l’Ufficio IVA o l’Ufficio del Registro, ma è, infatti, sufficiente la numerazione in ciascuna pagina.

Documento di trasporto
Per l’invio dei beni oggetto di cessione gratuita che rientrano nell’attività propria dell’impresa è opportuna l’emissione del documento di trasporto, specificando la causale “omaggio”, al fine di individuare il destinatario finale dell’omaggio e dimostrare l’inerenza della spesa.

TRATTAMENTO FISCALE AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Per le imprese, la deducibilità del costo dei beni ceduti gratuitamente è regolata dall’art. 108 TUIR, che è stato recentemente modificato dall’art. 1, comma 33, della legge Finanziaria 2008.
Dal periodo d’imposta 2008, il nuovo secondo periodo del secondo comma dell’art. 108 TUIR prevede la deducibilità integrale nell’esercizio di competenza di tutte quelle spese che soddisfano i requisiti di inerenza e congruità previsti dal D.M. del 19/11/2008, “anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa e dell’attività internazionale dell’impresa”. Il legislatore ha quindi eliminato il limite di deducibilità a un terzo del loro ammontare nell’esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro anni successivi, fermo restando che nei prossimi esercizi, fino a esaurimento, si procederà con le variazioni in diminuzione per le spese di rappresentanza degli esercizi precedenti. Scompare anche il riconoscimento esplicito come spese di rappresentanza delle spese sostenute per i beni distribuiti gratuitamente e per i contributi erogati per l’organizzazione di convegni e simili.
L’art. 108 TUIR specifica, infine, che sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a Euro 50 (comprensivo di IVA). Pertanto, ai fini di una più chiara classificazione ai fini contabili, si consiglia di registrare tali spese in un conto ad hoc denominato “omaggi inferiori a Euro 50”. Dal 2008, quindi, i beni distribuiti gratuitamente di modesto ammontare, acquistati con IVA, potranno diminuire il reddito, a prescindere dal rispetto dei requisiti, solo se avranno un imponibile di acquisto non superiore a:

– Euro 48,08, se si applica l’IVA del 4% (48,08 + 1,92 = 50);
– Euro 45,45, se si applica l’IVA del 10% (45,45 + 4,55 = 50);
– Euro 41,67, se si applica l’IVA del 20% (41,67 + 8,33 = 50).

Qualora il bene omaggiato sia costituito da un insieme di beni costituenti un’unica confezione (cesto pasquale) si deve considerare il valore unitario nel suo complesso e non quello dei singoli componenti.
Gli omaggi ai dipendenti sono sempre deducibili dal reddito, in quanto, ai sensi dell’articolo 95 del TUIR, rientrano tra le spese per prestazioni di lavoro.
Ai fini del reddito di lavoro dipendente, l’articolo 2, comma 6, del d.l. n. 93 del 2008 ha soppresso la previsione di cui all’articolo 51, comma 2, lettera b), del TUIR, il quale escludeva dalla base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito di lavoro dipendente, gli omaggi (anche quando trattasi di somme di denaro) erogati dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti in occasione di festività e ricorrenze, fino a Euro 258,23; oltre tale importo costituivano reddito imponibile ai fini IRPEF e INPS.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate 22 ottobre 2008, n. 59/E, ha chiarito che, per effetto della suddetta soppressione, le erogazioni liberali concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente per l&
rsquo;intero importo, ferme restando le specifiche eccezioni previste nell’art. 51 del TUIR. In particolare, il comma 3 dell’art. 51 TUIR esclude dalla formazione del reddito il valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 Euro; oltre tale limite lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
Con l’abrogazione della disposizione agevolativa relativa alle liberalità, le stesse, ove siano erogate in natura (sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi), rientrano nella categoria dei “fringe benefits”, per i quali è prevista l’esclusione dal reddito se di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 Euro. Ai sensi del citato comma 3, inoltre, l’esclusione dal reddito opera anche se la liberalità è erogata a un solo dipendente, non essendo più richiesto che l’erogazione liberale sia concessa in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti.
In particolare, il superamento anche minimo della “franchigia del fringe benefit” (di Euro 258,23) comporta la ripresa a tassazione anche degli importi che, fino a quel momento, non erano stati tassati. Pertanto, poiché in molte situazioni aziendali la “franchigia dei fringe benefits” è già in tutto o in parte utilizzata, l’azienda dovrà verificare, per ciascun dipendente, l’ammontare della franchigia ancora disponibile ed eventualmente tassare integralmente tutti i fringe benefits del dipendente che con l’omaggio supera l’importo esente.
Tale disposizione non si applica però alle liberalità (omaggi) consistenti in somme di denaro, le quali concorreranno integralmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Per i professionisti la deducibilità per spese di rappresentanza e omaggi è limitata al 1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.

Un pensiero su “Il trattamento fiscale degli omaggi

  1. v

    Se una Società di persone riceve a titolo
    di regalia, una somma di denaro da terzi estranei all’attività, come si considera
    per la società tale somma?

    Rispondi

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