Con la circolare n. 3/E del 4 febbraio oggi e redatta congiuntamente al ministero dei Trasporti, l’Agenzia fornisce dei chiarimenti in merito ad alcuni aspetti della procedura di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, nuovi e usati, di provenienza intracomunitaria, rispetto ai quali permangono dubbi interpretativi non solo da parte degli operatori commerciali ma anche dagli stessi uffici della Motorizzazione civile e dell’agenzia delle Entrate.
Va premesso innanzitutto, in tema di contrasto alle frodi Iva commesse nel settore del commercio intracomunitario di auto, che l’articolo 1, comma 9, dl 262/2006, impone agli operatori residenti che acquistano veicoli Ue, di versare l’Iva relativa alla prima cessione interna nel territorio dello Stato. Successivamente, sono stati emanati in data 15/11/2007, due provvedimenti del direttore delle Entrate che hanno dato attuazione ai commi 9, 10 e 11 del citato decreto e in data 27/11/2007 la circolare del Dipartimento dei trasporti, che ha fornito istruzioni generali in tema di immatricolazione delle auto acquistate in ambito intracomunitario: la registrazione dei veicoli è possibile solo se preventivamente censiti all’atto di ingresso nel territorio italiano e se sia stata acquisita la conferma, dai sistemi telematici, del versamento dell’Iva con modello "F24 Iva auto UE".
Procedura di rilascio del codice antifalsificazione
In primo luogo viene definita una procedura per il rilascio del codice antifalsificazione agli operatori che ne facciano richiesta. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, del 25 ottobre 2007, dispone, infatti, l’esclusione dall’obbligo di versamento anticipato con "F24 Auto UE", dei veicoli da immatricolare provvisti di codice antifalsificazione. Vengono elencati nella circolare i criteri oggettivi ed i requisiti soggettivi per presentare la richiesta e viene detto, in proposito, che il rilascio del codice o del lotto di codici è operato direttamente dalla direzione generale per la Motorizzazione quindi non dai suoi Uffici presenti sul territorio.
Nello specifico, il codice può essere rilasciato esclusivamente alle filiali delle case costruttrici estere che sono:
le sedi secondarie, stabilite in Italia ed iscritte nel registro delle imprese (art. 2508 cod. civ.), delle case costruttrici costituite in altro Stato della UE.;
le unità locali, stabilite in Italia ed iscritte nel Rea, delle case costruttrici costituite in altro Stato della UE; in tal caso, nell’unità locale debbono svolgersi attività di commercializzazione di veicoli;
le società costituite in Italia, regolarmente iscritte nel registro delle imprese, controllate dalla casa costruttrice costituita in altro Stato UE attraverso una partecipazione maggioritaria al capitale.
Le filiali delle case costruttrici estere che non abbiano richiesto detti codici hanno l’obbligo del versamento dell’Iva relativa alla prima cessione interna (articolo 1, comma 9, dl 262/2006). Per i problemi organizzativi legati al rilascio dei codici di antifalsificazione, chiarisce la circolare, è accordata la possibilità di procedere, in attesa del rilascio e non oltre il 30 giugno 2009, all’immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nuovi, oggetto di acquisto Intra e ceduti direttamente dalle filiali delle case produttrici estere, producendo una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti la presentazione della richiesta del codice e lo status di filiale di casa costruttrice estera, utilizzando i modelli allegati alla circolare. Scaduto il termine del 30 giugno, sarà necessario attestare l’assolvimento dell’Iva alla prima cessione interna con il modello "F24 Iva auto UE".
Alcuni casi particolari
La sussistenza del codice di immatricolazione OE/OA, ovvero di dichiarazione di conformità nazionale, non costituisce elemento sufficiente per essere esonerati dall’obbligo di attestare il versamento Iva tramite "F24 autoUE", onere che può essere escluso solo se i veicoli sono muniti del codice antifalsificazione. Stesso trattamento è riservato ai veicoli fabbricati da case costruttrici italiane in altri Stati UE, importati per essere commercializzati in Italia.
Anche in relazione ai veicoli trasferiti per l’allestimento in altro Paese UE e poi reintrodotti in Italia, anche se fabbricati in Italia, in caso di assenza del codice antifalsificazione per essi vanno adempiuti gli obblighi di censimento e di versamento con "F24 Auto UE" previsti dalla vigente normativa.
Per i veicoli già introdotti sul territorio nazionale che poi però, non immatricolati, vengono esportati o ceduti in altro Paese UE, la Circolare informa, inoltre, che sono in fase di completamento le procedure informatiche che consentiranno la comunicazione telematica dell’avvenuta cessione-esportazione.
Qualora il veicolo cessato per esportazione venga reimportato in Italia, dovrà essere nuovamente censito (articolo 1, comma 378, legge 311/ 2004).
Relativamente agli acquisti effettuati da operatori della Repubblica di San Marino, giuridicamente classificabili come operazioni all’importazione, si chiarisce che in forza dei particolari rapporti commerciali intercorrenti con l’Italia, il richiedente l’immatricolazione, in luogo della certificazione doganale (di cui all’articolo 1, comma 10, del dl 262/2006) è tenuto a presentare all’ufficio della Motorizzazione, la documentazione comprovante il versamento dell’Iva eseguito dal fornitore (operatore della RSM) presso l’ufficio tributario della Repubblica di San Marino, ovvero documento equipollente.
Costituendo comunque una importazione, l’ingresso del veicolo in Italia non è soggetto a censimento.
Infine, per le incertezze operative rilevate in ordine alle immatricolazioni richieste da parte di soggetti passivi Iva per quei veicoli (oggetto di acquisto intracomunitario) strumentali all’esercizio della propria attività, la Circolare stabilisce che non sono esentati dall’obbligo di censimento all’atto della loro introduzione sul territorio italiano.
Infatti, permane il dettato del decreto 30 ottobre 2007 per cui tutti i "soggetti operanti nell’esercizio di imprese, arti e professioni", anche se non esercitano attività nello specifico settore del commercio di veicoli, i quali "effettuano acquisti di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi provenienti da Stati dell’Unione Europea o aderenti allo spazio economico europeo attraverso canali di importazione non ufficiali, comunicano al Dipartimento per i trasporti terrestri … (omissis)… i dati riepilogativi dell’operazione" secondo le disposizioni contenute nel decreto stesso.
Trattandosi tuttavia di acquisti non finalizzati alla rivendita, non si deve effettuare il versamento dell’imposta mediante modello "F24 Iva auto UE", come precisato dall’Agenzia con la circolare 52/E del 30 luglio 2008.
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