Imposta di bollo per la domanda di adesione all’autorizzazione generale – data dall’autorità competente – per l’installazione e l’avvio di un impianto che produce emissione inquinanti in atmosfera. L’istanza, infatti, ha come obiettivo che gli effetti dell’approvazione preventiva data in via generale diventino operativi anche per il singolo richiedente, rientrando quindi tra quegli atti finalizzati all’emanazione di un singolo provvedimento amministrativo, sui quali, secondo il Dpr 642/1972 che disciplina l’imposta, si applica il bollo.
Questo il contenuto della risoluzione n. 402/E del 27 ottobre.
La precisazione dell’agenzia delle Entrate scaturisce dall’istanza presentata dalla direzione Ambiente e gestione rifiuti di una Provincia italiana. L’ente ritiene che la domanda di adesione all’atto autorizzativo generale – emanato dall’autorità competente – per ottenere la licenza di gestione di particolari categorie di impianti che producono emissioni inquinanti, debba essere sottoposta a imposta di bollo.
Il Dlgs 152/2006 ("Norme in materia ambientale") prevede, all’articolo 269, che il gestore di un nuovo impianto debba presentare all’autorità competente una domanda di autorizzazione. Il caso in esame, invece, rientra tra quelli regolati dal successivo articolo 272, il quale stabilisce che, per particolari categorie di impianti, l’autorità competente può dare preventivamente un’autorizzazione di carattere generale, a cui il singolo gestore può presentare domanda di adesione. L’autorità può, con un provvedimento ad hoc, negare l’adesione se i requisiti necessari non sono rispettati o per particolari situazioni di rischio per l’ambiente.
L’Agenzia sottolinea come le disposizioni del Dlgs 152/2006 siano sostanzialmente in linea con la precedente disciplina in materia (Dpcm 21 luglio 1989 e Dpr 25 luglio 1991) e come anche la Corte di cassazione penale (sentenza 456/2007) abbia affermato che: "… l’art. 272 pur contemplando, al comma 2, la possibilità di autorizzazioni generali per specifiche categorie di impianti, ne condiziona tuttavia l’efficacia ad una domanda di adesione da parte del gestore di impianti".
In base a queste considerazioni, quindi, la domanda di adesione all’autorizzazione generale rientra – conclude l’Amministrazione finanziaria – tra gli atti "… tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo", soggetti all’applicazione dell’imposta di bollo (articolo 3, tariffa allegato A, parte I, annessa al Dpr 642/1972).
Alessandra Gambadoro – Fisco Oggi