Una società titolare di un impianto fotovoltaico, che beneficia della "tariffa incentivante" per la produzione di energia elettrica, può fruire contemporaneamente del credito d’imposta previsto per la realizzazione di nuovi investimenti, ma solo nella misura del 20% del costo sostenuto.
A chiarirlo è la risoluzione n. 20/E del 27 gennaio.
La società istante, che nel 2007 ha avviato le pratiche per realizzare un impianto fotovoltaico, chiede di poter cumulare la tariffa incentivante (articolo 7, comma 2, del Dlgs 387/2003) con il credito di imposta riconosciutole nella misura del 50% dell’investimento (articolo 1, commi da 271 a 279, della legge n. 289/2006), a seguito di specifica istanza inoltrata al Centro operativo di Pescara.
A suo parere, il credito d’imposta si configura come un contributo in conto impianti, pertanto non soggetto al limite del 20% previsto dalla norma per i contributi in conto capitale. Come stabilito dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006, infatti, le tariffe incentivanti non sono applicabili se per la realizzazione dell’impianto vengono concessi contributi in conto capitale in misura superiore al 20% del costo dell’investimento.
L’Agenzia ritiene che i contributi in conto capitale e i contributi in conto impianti perseguono le stesse finalità, essendo entrambi destinati all’acquisizione di specifici beni strumentali; mentre i contributi in conto esercizio sono destinati alle spese di gestione.
Pertanto, poiché i primi due sono preposti al medesimo scopo, il credito di imposta previsto dalla legge 289/2006 potrà essere riconosciuto insieme alla tariffa incentivante solo nella misura del 20%, essendo soggetto al limite previsto dal Dm 6 febbraio 2006 concernente la cumulabilità degli incentivi.
Se il credito è utilizzato in misura superiore, viene meno il beneficio della tariffa incentivante.
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