È legittimo l’avviso di accertamento della maggiore imposta di registro notificato al venditore dell’immobile. Acquirente e venditore sono tenuti in solido, nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, al pagamento del tributo. Il fisco non può avanzare alcuna pretesa nei confronti di chi vende, soltanto se l’imposta è liquidata a seguito di un’istanza di condono presentata dall’acquirente. È in sintesi quanto stabilito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 16743 del 16 luglio.
La pronuncia in esame, infatti, si sofferma sulla solidarietà passiva in materia di imposta di registro, con particolare riferimento all’articolo 55, comma 4 del Dpr 634/1972, in base al quale "l’imposta dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti è a carico esclusivamente di questa".
Secondo i fatti esposti, un ente ecclesiastico aveva ricevuto un avviso di accertamento, per la rettifica del valore di un terreno venduto a una società di capitali, con il quale si richiedeva il pagamento di un’imposta di registro complementare rispetto a quella già corrisposta per l’atto di compravendita.
L’ente proponeva ricorso dinanzi alla Ctp competente, che veniva però respinto. A seguito della decisione di primo grado, l’ente ricorreva in appello ottenendo l’accoglimento della domanda dalla Commissione tributaria regionale.
La Ctr fondava la sua decisione sulla considerazione che l’iscrizione a ruolo scaturiva da un fatto riferibile esclusivamente all’acquirente; di conseguenza non poteva produrre effetti fiscali nei confronti dell’altra parte contraente, vale a dire l’ente ecclesiastico venditore.
Contro tale pronuncia l’Amministrazione finanziaria propone il ricorso in Cassazione, lamentando l’erronea applicazione dell’articolo 55 del Dpr 634/1972. La Corte accoglie il ricorso pervenendo alle seguenti conclusioni.
Il venditore e l’acquirente sono tenuti in solido nei confronti dell’Amministrazione finanziaria per il pagamento dell’imposta di registro (articolo 55 del Dpr 634/1972). Inoltre, in capo al compratore sussiste l’obbligo di rivalere il venditore (articolo 1475 del codice civile) ove l’amministrazione finanziaria abbia ricevuto il pagamento dell’imposta.
L’Amministrazione può, pertanto, rivolgersi indistintamente a ciascuna delle parti per ottenere il pagamento dell’imposta dovuta, non essendo consentito al venditore o al compratore invocare il cosiddetto "beneficium excussionis".
Ciò posto, la Corte di cassazione si è pronunciata sull’ambito applicativo del richiamato comma 4 dell’articolo 55 precisando che, soltanto se la pretesa tributaria riguarda l’imposta liquidata a seguito di istanza di condono presentata dalla parte acquirente, l’Amministrazione finanziaria non può chiedere il pagamento del tributo anche al venditore.
In base al comma 4, infatti, l’imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto a una delle parti contraenti, grava esclusivamente su detta parte.
Tuttavia, nel caso in esame, tale condizione non sussiste, dal momento che il condono non era stato applicato. Pertanto, considerato che la pretesa erariale non era stata determinata da un comportamento dell’acquirente, il Fisco è legittimato a pretendere l’adempimento del debito tributario anche dal venditore dell’immobile.
Fonte : IlFiscoOggi