La costruzione di una pompa di benzina non fa cambiare la destinazione urbanistica di un terreno agricolo non edificabile: di conseguenza la vendita dell’area non viene considerata cessione di beni e sottoposta a Iva ma, in base al criterio di alternatività (articolo 40 del Tur), sconta l’imposta di registro.
Questa in sintesi la risposta dell’agenzia delle Entrate, espressa con la risoluzione n. 6/E del 7 gennaio, a una società che deve acquistare un’area agricola, già gestita in locazione, sulla quale ha installato gli impianti necessari per la vendita di carburante per autoveicoli.
L’azienda in sostanza chiede se, nonostante i manufatti realizzati per l’esercizio dell’attività commerciale, il passaggio di proprietà del bene debba essere sottoposto alla disciplina fiscale in vigore per gli appezzamenti agricoli.
Nel documento di prassi viene innanzitutto confermato che, per stabilire quale trattamento tributario applicare, occorre valutare se l’impianto abbia in qualche modo variato la classificazione dell’area trasformandola da agricola in fabbricabile. Al quesito, prosegue la risoluzione, non può che dare risposta il piano urbanistico del Comune, come precisa l’articolo 36, comma 2, del Dl 223/2006 "Ai fini dell’applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,…, un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo".
I tecnici delle Entrate, dopo aver esaminato la documentazione, sono giunti alla conclusione che l’area in questione, seppur utilizzata a fini produttivi, non ha cambiato destinazione urbanistica e continua a far parte di una zona prettamente agricola. La sua vendita, pertanto, deve essere sottoposta all’imposta di registro nella misura del 15% e alle imposte ipotecaria e catastale rispettivamente nella misura del 2 e dell’1 per cento.
Anna Maria Badiali – Nuovo Fisco Oggi