Il termine di 10 anni per l’attività di liquidazione delle dichiarazioni periodiche IVA e delle imposte dirette, non si applica alla liquidazione dell’imposta di successione. Pertanto, se l’avviso di liquidazione dell’imposta di successione viene notificato nei termini di decadenza, la successiva cartella di pagamento può essere notificata nel termine di prescrizione di 10 anni di cui all’articolo 41, Dlgs 346/1990. Sono questi i principi contenuti nell’ordinanza della Casszione n. 25148 del 7 dicembre 2016.
La vicenda processuale
A seguito di denuncia di successione presentata nel 1995, 3 anno dopo (nel settembre1998) venivano notificati agli eredi gli avvisi di liquidazione dell’imposta di successione e relative imposte ipotecarie e catastali. Tali avvisi non venivano impugnati e nell’ottobre 2008 venivano notificate le cartelle di pagamento che i contribuenti. I contribuenti ricorrevano davanti alla CTP di Milano impugnando le cartelle, e il ricorso veniva accolto.
Le Entrate proponevano appello, ma la CTR emise sentenza a favore dei contribuenti motivando che le regole previste per la liquidazione cartolare delle dichiarazioni periodiche annuali delle imposte dirette e Iva dovessero essere applicate a tutte le imposte, compresa quella di successione.
Di conseguenza, secondo i giudici di appello, anche per l’imposta di successione, il termine di decadenza per la notifica cartella di pagamento andava calcolato dalla presentazione della dichiarazione e, nel caso di specie, appariva abbondantemente spirato.
L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione eccependo la violazione di legge per avere, la Ctr, ritenuto applicabile alla riscossione dell’imposta di successione il termine perentorio di notificazione delle cartelle di pagamento ai fini IVA e delle imposte dirette.
La pronuncia della Cassazione
La Cassazione, rigettava il ricorso proposto dal contribuente ritenendo che una volta notificato nei termini l’avviso di liquidazione dell’imposta di successione, l’azione di riscossione dell’Amministrazione finanziaria sia assoggettata al solo termine di prescrizione di cui all’articolo 41 del Dlgs 346/1990.
Non è pertanto applicabile il termine di decadenza previsto per la notifica della cartella di pagamento nel caso di liquidazione della dichiarazione presentata ai fini delle imposte dirette e dell’Iva in quanto “il termine decadenziale per la notificazione della cartella di pagamento previsto in via generale per le imposte sul reddito e l’Iva non vale altresì per l’imposta di successione caratterizzata, viceversa, da un regime di decadenza concernente la (sola) fase della liquidazione ad opera dell’Amministrazione”.
Nel caso di specie, dunque le cartelle di pagamento sono state correttamente notificate nel termine di prescrizione decennale dagli avvisi di liquidazione notificati e non opposti.