Nel caso di maggiori somme versate per lo scudo fiscale, gli intermediari potranno utilizzarle in compensazione
Se dalle somme versate per il rimpatrio o la regolarizzazione di attività detenute all’estero risulta un’eccedenza, gli intermediari possono rientrare della quota extra grazie alla compensazione (con altri tributi e contributi) tramite modello F24. La soluzione è adottabile sia nel caso in cui il versamento “esuberante” è dovuto alla restituzione di imposta da parte dell’intermediario al contribuente sia se scaturisce da un semplice errore nel pagamento.
È il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 107/E del 14 ottobre a un’Associazione che chiedeva le modalità di recupero dell’imposta straordinaria per il rimpatrio di attività e beni detenuti all’estero, nel caso in cui il versamento ecceda il dovuto.
L’Agenzia, nel rispondere al quesito, richiama la disciplina dettata in occasione del precedente “scudo fiscale” (articolo 1, comma 3-bis, Dl 12/2002). Secondo tale disposizione, se l’importo delle attività rimpatriate o regolarizzate risultante dall’integrazione della dichiarazione riservata è inferiore a quello indicato nella dichiarazione originaria, la somma eccedente può essere restituita all’interessato, senza interessi, e l’intermediario può recuperare l’importo tramite compensazione.
Dal momento che le norme relative all’ultimo scudo fiscale (articolo 13-bis Dl 78/2009) rinviano espressamente ad alcune disposizioni contenute nella precedente versione, l’Agenzia risponde al quesito affermando che, anche in questa circostanza, gli intermediari possono recuperare tramite compensazione in F24 l’imposta straordinaria versata in più.
Tali compensazioni andranno, poi, evidenziate nella dichiarazione dei sostituti d’imposta modello 770.
Fonte : IlFiscoOggi