L’articolo 2, comma 1-
bis, del Dl 463/1983, convertito nella legge 638/1983 (rubricato “
Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini”), punisce l’omesso versamento delle ritenute dovute alle gestioni previdenziali e assistenziali con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a due milioni di lire. Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
Con la recente sentenza n. 20845 del 25 maggio, la Suprema corte ribadisce il noto principio secondo cui “
lo stato di dissesto dell’imprenditore – il quale prosegua ciononostante nell’attività d’impresa senza adempiere all’obbligo previdenziale e neppure a quello retributivo – non elimina il carattere di illiceità penale dell’omesso versamento dei contributi. Infatti i contributi non costituiscono parte integrante del salario ma un tributo, in quanto tale da pagare comunque ed in ogni caso, indipendentemente dalle vicende finanziarie dell’azienda. Ciò trova la sua «ratio»
nelle finalità, costituzionalmente garantite, cui risultano preordinati i versamenti contributivi e anzitutto la necessità che siano assicurati i benefici assistenziali e previdenziali a favore dei lavoratori. Ne consegue che la commisurazione del contributo alla retribuzione deve essere considerata un mero criterio di calcolo per la quantificazione del contributo stesso” (
cfr Cassazione, 11962/2009 e 27641/2003).
Nel caso in questione, il ricorrente aveva denunciato la violazione di legge, nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza, emessa in secondo grado dalla Corte di appello di Lecce, non avendo i giudici del merito tenuto conto dell’“oggettiva materiale impossibilità (emersa nel corso dell’istruttoria dibattimentale), da parte dell’imputato, di provvedere al pagamento degli oneri previdenziali per lo stato di dissesto in cui versava, da tempo, l’azienda”.
Il comma 1 dell’articolo 1 della legge 638/1983, nel sancire l’obbligo di versamento delle somme dovute alle gestioni previdenziali – la cui omissione realizza l’ipotesi criminosa prevista dal comma 1-bis del successivo articolo 2 – prescinde da ogni riferimento al momento del pagamento delle retribuzioni, stabilendo, invece, termini “unificati” entro i quali il versamento deve avvenire in ogni caso.
Pertanto, l’obbligo del versamento nasce ex lege in virtù della prestazione lavorativa e deve essere adempiuto comunque (articolo 2, comma 1, legge 638/1983) in quanto finalizzato alla realizzazione dei seguenti obiettivi:
- assicurare i mezzi economici necessari per provvedere ai benefici assistenziali e previdenziali a favore dei lavoratori
- realizzare l’autonomia fra rapporto di lavoro e quello previdenziale (nel senso dell’autonomia dell’obbligo di corrispondere all’Inps le ritenute previdenziali in quanto obbligo che prescinde dall’effettività di una materiale corresponsione della retribuzione (cfr Cassazione 18223/2002)
- utilizzazione della retribuzione quale criterio di calcolo (parametro) al fine di determinare la commisurazione del contributo avente natura di tributo.
Tutte queste ragioni rendono evidente, poi, come lo stato di dissesto dell’imprenditore – che nonostante questo prosegua nell’attività senza adempiere all’obbligo previdenziale e neppure a quello retributivo – non elimina il carattere di illiceità penale dell’omesso versamento dei contributi, i quali non costituiscono parte integrante del salario, ma un tributo come tale da pagare comunque e indipendentemente dalle vicende finanziarie dell’azienda.
La Suprema corte, inoltre, aveva già precisato che “anche nell’ipotesi di corresponsione della retribuzione " in nero" o di premi "fuori busta" è possibile configurare il reato in esame, giacché detta retribuzione deve essere fornita al netto delle ritenute contributive, che, quindi, seppure sulla base di un calcolo figurativo, appaiono non versate. Infatti il delitto in esame si fonda sull’esistenza di un credito previdenziale, derivante dalle ritenute sulle retribuzioni dei lavoratori, risultante per tabulas cioè dalla documentazione aziendale (libro matricola e paga, prospetti paga, denunce contributive con il modello DM 10/89) e da quella da inviare all’ente previdenziale ovvero dall’ovvia considerazione che la prestazione lavorativa ha natura onerosa ed il rapporto previdenziale ha connotati peculiari, giacché la retribuzione imponibile viene determinata in parte prescindendo da quella effettivamente corrisposta”.
In conclusione, si può affermare che il legislatore ha inteso fornire una forma di tutela rafforzata (di carattere penale) a beni della vita riconosciuti e garantiti dalla norma di rango primario. In particolare il fondamento costituzionale di tale tutela può essere individuato sia nell’articolo 4, comma 1, della Costituzione, “la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”, ma soprattutto nell’articolo 38, comma 2, che, in attuazione del generale obbligo di solidarietà politica economica e sociale, inequivocabilmente sancisce: “i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”.
Fonte : IlFiscoOggi