Allevamento a cavallo fra categorie reddituali
L’attività di allevamenti di animali, esercitata da persone fisiche, produce reddito agrario se svolta "con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno" (articolo 32 del Tuir). La parte eccedente si considera reddito d’impresa. Per entrambe le categorie, la determinazione del reddito segue un criterio "forfetario" (a meno che l’allevatore non opti per la determinazione analitica della componente d’impresa).
In particolare, il reddito relativo alla parte eccedente il limite fissato dal citato articolo 32 del Tuir concorre a formare il reddito d’impresa per un importo che si ottiene moltiplicando il numero di capi eccedenti per il valore medio del reddito agrario per, ancora, un coefficiente idoneo a tener conto delle incidenze dei costi relativi alle diverse specie allevate.
Con il decreto del 10 maggio 2010, come anticipato, sono stati confermati i parametri (numero dei capi rientranti nel limite del reddito agrario, valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il medesimo limite e coefficiente moltiplicatore) già stabiliti con il decreto interministeriale del 20 aprile 2006.
Si ricorda, infine, che nel caso il contribuente eserciti altra attività d’impresa, nella compilazione dei quadri RF o RG di Unico (contabilità ordinaria o semplificata) non dovrà, chiaramente, tenere conto dei componenti relativi ai redditi da allevamento, in quanto determinati "forfetariamente".