In Molise il piano casa appare tra i più permissivi di quelli finora predisposti: non sono indicate le caratteristiche degli edifici su cui intervenire ed è possibile aumentare del 35% il volume delle abitazioni demolite e ricostruite anche senza miglioramenti energetici. D’altra parte il piano prevede l’incentivazione di fonti rinnovabili e il cambio di destinazione d’uso a favore dell’edilizia scolastica. Il testo del Ddl, approvato alla fine dello scorso giugno (delibera 715/2009) torna modificato in giunta ai primi di agosto. Il voto in consiglio è previsto a metà settembre. Il Sole 24 Ore ha potuto leggere in anteprima la nuova bozza di Ddl.
Ampliamenti.
È consentito l’ampliamento degli edifici esistenti al 29 giugno 2009 fino al 20% del volume se destinati ad uso residenziale e del 20% della superficie coperta se adibiti ad uso diverso.
In caso di edifici composti da più unità immobiliari, l’ampliamento potrà essere realizzato anche separatamente per ciascuna di esse. Non è indicato il limite di cubatura dell’edificio da ampliare, ma si specifica che i volumi da realizzare non possono eccedere i 300 metri cubi lordi per unità immobiliare destinata ad uso residenziale. È consentito il cambio di destinazione d’uso.
È consentita la deroga ai regolamenti di edilizia relativa al rapporto di copertura (nel limite del 20%) e all’altezza massima, nel limite di agibilità dei sottotetti. Devono invece essere rispettate le disposizioni del dm 14 gennaio 2008 sulla stabilità degli edifici e di ogni altra normativa tecnica, dei regolamenti edilizi e delle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, fatti salvi i diritti dei terzi.
Demolizioni e ricostruzioni.
Gli interventi di demolizione e ricostruzione sono ammessi sugli edifici esistenti o in corso di ristrutturazione alla data del 29 giugno 2009. L’aumento massimo è del 35% del volume per gli edifici residenziali e del 35% della superficie per quelli adibiti ad uso diverso.
Le percentuali di ampliamento possono essere elevate fino al 50% in caso di utilizzo di tecniche e dispositivi antisismici (nuove norme tecniche per le costruzioni approvate con il dm 14 gennaio 2008). Oppure in caso di utilizzo di tecniche e materiali volti a garantire il rispetto energetico e la corretta trasmissione del calore per la realizzazione di nuovi involucri edilizi (ai sensi della normativa statale vigente) e che prevedano l’utilizzo di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile o della bioedilizia.
Anche in questi casi è ammesso il cambiamento di destinazione d’uso, totale o parziale, degli edifici interessati.
Titoli e oneri.
Il titolo abilitativo richiesto è la Dia. Per gli ampliamenti il contributo del costo di costruzione, ove dovuto, è commisurato al solo ampliamento e ridotto del 20 per cento. Il contributo del costo di costruzione dovuto per le ricostruzioni è determinato in ragione dell’80% per la parte eseguita in ampliamento e del 20% per la parte ricostruita.
Esclusioni e facoltà dei comuni.
Non può essere riconosciuto alcun aumento di volume o superficie nei centri storici, ai fabbricati anche parzialmente abusivi, non sanabili e soggetti all’obbligo della demolizione, così come agli edifici che sorgono su aree dichiarate inedificabili. Nel caso di edifici che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico, gli interventi sono subordinati all’assenso dell’ente titolare della proprietà demaniale. Gli interventi sono possibili, invece, su edifici soggetti a specifiche forme di tutela, a condizione che siano autorizzati dall’autorità competente alla relativa tutela.
I comuni possono, entro 60 giorni (e non più 90) escludere gli interventi in alcuni ambiti o limitare alcune possibilità di ampliamento. Gli interventi potranno essere effettuati entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge.
Scuole.
Con un cambio di destinazione d’uso possono poi diventare edifici scolastici gli immobili aventi caratteristiche antisismiche e di sicurezza, adeguati o da adeguare al superamento delle barriere architettoniche e aventi tutte le certificazioni tali da poter essere destinati a scuole.
Impianti solari e fotovoltaici.
Non concorrono a formare cubatura o superficie le pensiline e le tettoie realizzate o da realizzare per l’installazione di pannelli solari o fotovoltaici. Tettoie e pensiline sono sottoposte a Dia.
Fonte : IlSole24Ore