In scadenza il pagamento dei contributi INPS eccedenti il minimale

È prossima la scadenza per il versamento dei contributi previdenziali sulla quota di reddito che supera il minimale previsto, dovuti per l’anno 2010 da parte di artigiani e commercianti. Analogo adempimento riguarda i liberi professionisti iscritti alla gestione separata prevista dalla riforma del sistema pensionistico (legge 335/1995).

Lo ricorda l’Inps (circolare n. 73 del 14 giugno), che ha provveduto a inviare ai propri iscritti, dopo uno scambio di informazioni con l’Agenzia delle Entrate, il prospetto di liquidazione degli importi e delle causali per il versamento dei contributi previdenziali relativi al 2010 e una lettera contenente le spiegazioni riguardanti la determinazione delle somme dovute da commercianti e artigiani titolari di partita Iva. Ai non titolari di partita Iva è stato recapitato anche il modello F24 per effettuare il versamento.

Il pagamento dei contributi previdenziali segue le stesse regole dei versamenti delle imposte sui redditi e, quindi, la scadenza per il saldo 2009 e il primo acconto 2010 è oggi mercoledì 16 giugno, mentre il secondo acconto sarà versato il prossimo 30 novembre. Analogamente a quanto avviene per i versamenti erariali, anche per i contributi previdenziali è possibile procrastinare il pagamento del saldo 2009 e del primo acconto 2010 al 16 luglio, applicando all’importo dovuto la maggiorazione dello 0,40%.

Come si calcola il reddito imponibile
Per individuare l’ammontare del reddito sul quale calcolare i contributi previdenziali occorre prendere in considerazione il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2009, al netto delle eventuali perdite riguardanti i periodi d’imposta precedenti scorporate dal reddito dell’anno.
Gli iscritti alle gestioni di artigiani e commercianti che sono soci di Srl individuano come base imponibile la parte del reddito d’impresa della società che corrisponde alla quota loro spettante di partecipazione agli utili, mentre per i soci di società partecipate in regime di trasparenza la base imponibile è rappresentata dalla quota di reddito loro attribuita.
Va, inoltre, ricordato che contribuiscono alla determinazione della base imponibile anche i redditi eventualmente derivanti dalla partecipazione a Srl denunciati con il modello Unico SC.
Infine, per coloro che usufruiscono del regime semplificato per i contribuenti minimi, il reddito da assoggettare a contribuzione previdenziale è quello che si determina al netto delle perdite pregresse ma al lordo dei contributi previdenziali.

Rate? Sì, grazie
Innanzitutto va ricordato che è possibile rateizzare i soli contributi determinati sulla quota di reddito eccedente il minimale.
Il pagamento della prima rata coincide con la scadenza prevista per il versamento del saldo 2009 e dell’acconto 2010, quindi il 16 giugno 2010; le altre rate, che dovranno essere ultimate entro novembre 2010, andranno pagate entro il 16 di ciascun mese da parte di coloro che sono titolari di partita Iva, e entro la fine del mese da parte di tutti gli altri.
L’importo delle rate viene calcolato sull’ammontare dovuto, a cui viene sommata l’eventuale maggiorazione riguardante il differimento (pari allo 0,40%), divisa per il numero delle rate, e dagli interessi relativi a ciascuna rata al tasso dello 0,5% mensile.

Unico 2010 – Quadro "RR"
Proprio per determinare i contributi dovuti per il 2009, sulla base dei redditi dichiarati per lo scorso anno, gli iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali sono tenuti a compilare la sezione I del quadro "RR" del modello Unico 2010 Persone Fisiche. Analogamente dovranno comportarsi i liberi professionisti iscritti alla gestione separata prevista dalla legge di riforma del sistema pensionistico (legge 335/95), che dovranno, però, compilare la sezione II del medesimo quadro "RR".

Compensare si può
Infine, va ricordato che è prevista la possibilità per il contribuente di portare in compensazione anche con altri debiti erariali, nel modello di pagamento F24, l’eventuale credito risultante dal quadro "RR" del modello Unico 2010 PF.
 

Fonte: Lilia Chini da nuovofiscooggi.it
 
 

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