Chi è "toccato"dall’esenzione e chi no
L’esenzione più importante, naturalmente, è quella relativa all’abitazione principale (decreto legge 93/2008), che lascia però fuori gli immobili di lusso, accatastati nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Si tratta, in pratica, di abitazioni di tipo signorile, ville, castelli e palazzi di pregio artistico e storico. Rimane invariato, invece, per essi, il diritto ad usufruire della detrazione prevista per la casa di effettiva residenza, pari a 103,29 euro in via ordinaria, ma il Comune può decidere di maggiorare lo sconto.
Niente Ici, inoltre, nei limiti stabiliti dall’ente locale, per cantine, box, posti auto e pertinenze connesse all’appartamento che non sconta il tributo.
Le amministrazioni hanno, infatti, margini di autonomia ("potestà regolamentare") nell’applicazione dell’imposta (articolo 59 del Dlgs 446/1997). Possono, ad esempio, con propria delibera, decidere di equiparare altri tipi di fabbricati alle abitazioni principali, stabilire termini diversi per i versamenti in situazioni particolari, concedere agevolazioni per chi recupera immobili inagibili o installa impianti ad energia rinnovabile, possono, infine, esentare dall’imposta il proprietario che concede gratuitamente l’uso dell’immobile a un parente (stabilendo il grado di parentela) che, a sua volta, lo utilizza come residenza abituale ed effettiva.
Ancora niente Ici per l’ex abitazione principale, non affittata, di anziani e disabili che risiedono attualmente in case di riposo o istituti di cura.
Stesso trattamento per i separati e i divorziati proprietari non assegnatari dell’immobile coniugale, a meno che non siano in possesso di un altro appartamento, nello stesso comune, utilizzato come "prima" casa.
Tenuti al pagamento dell’imposta comunale sugli immobili sono:
- i proprietari di fabbricati, di aree edificabili e di terreni agricoli situati nel territorio dello Stato, a meno che non rientrino nelle categorie esentate dalla legge 93/2008
- i titolari dei diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi beni
- i locatari in leasing
- i concessionari di aree demaniali.
È l’ora dei conti
Calcolare l’ammontare dell’acconto Ici è semplice. Il punto di partenza è la base imponibile, rappresentata dalla rendita catastale del bene, rivalutata del 5% e moltiplicata per coefficienti che si differenziano in base al tipo di immobile:
Calcolare l’ammontare dell’acconto Ici è semplice. Il punto di partenza è la base imponibile, rappresentata dalla rendita catastale del bene, rivalutata del 5% e moltiplicata per coefficienti che si differenziano in base al tipo di immobile:
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140 per il gruppo catastale B (scuole, biblioteche, uffici pubblici, ecc.)
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100 per i gruppi catastali A (abitazioni)e C (magazzini, laboratori, box, ecc.), escluse le categorie A/10 e C/1
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50 per gli immobili classificati nel gruppo D (alberghi, teatri, capannoni, ecc.) e quelli della categoria A/10 (uffici e studi privati)
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34 per la categoria C/1 (negozi e botteghe).
A questo punto, l’importo ottenuto, ovvero l’imponibile, deve essere moltiplicato per l’aliquota Ici stabilita dal Comune, aliquota che può oscillare tra il 4 e il 7 per mille, raggiungendo quota 9 per mille in caso di appartamenti tenuti sfitti.
Il quantum da pagare entro il 16 giugno, è pari al 50% della somma ottenuta diminuita delle detrazioni previste.
Comunque, per determinare l’acconto il calcolo è ancora più semplice: basta dividere per due l’imposta totale dovuta per il 2009, sempre che l’immobile sia stato posseduto per l’intero anno; altrimenti, occorre rapportare quanto versato ai 12 mesi e pagarne la metà. A dicembre, con il saldo, si rifaranno i conti secondo l’aliquota stabilita dall’amministrazione comunale per il 2010 e si provvederà al conguaglio.
Doppia chance di pagamento
Il modo più pratico per versare l’acconto è senz’altro il modello F24, che consente di pagare in un sol colpo l’Ici per immobili situati in comuni diversi e di compensare l’imposta con altri tributi, compresi i crediti Irpef. L’F24 può essere inoltrato attraverso banche convenzionate, agenzie postali, agenti della riscossione o per via telematica, modalità, quest’ultima, obbligatoria per i soggetti Iva. In caso la compensazione portasse a un importo da versare pari a zero, il modello va ugualmente presentato.
Questi i codici tributo da indicare secondo le tipologie:
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3901 – Ici per abitazione principale
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3902 – Ici per terreni agricoli
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3903 – Ici per aree fabbricabili
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3904 – Ici per altri fabbricati
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3906 – Ici – Interessi
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3907 – Ici – Sanzioni
In alternativa, i contribuenti possono sempre ricorrere al tradizionale bollettino rosa, da utilizzare presso gli uffici postali, le banche convenzionate e gli agenti della riscossione.
La sanzione prevista per il tardivo o mancato pagamento è pari al 30% dell’imposta dovuta. Se poi il contribuente regolarizza la sua posizione entro 30 giorni dalla scadenza tramite il ravvedimento "breve", per chiudere i conti è sufficiente un dodicesimo della sanzione ordinaria (2,5% dell’imposta non versata).