Si avvicina il termine entro il quale le strutture sanitarie private devono rendere noti al Fisco i compensi complessivamente riscossi, nel corso dell’anno 2011, in nome e per conto degli operatori sanitari che vi hanno svolto la propria attività lavorativa.
È lunedì 30 aprile l’ultimo giorno utile per inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate la comunicazione obbligatoria introdotta dalla Finanziaria del 2007.
Facciamo un po’ di storia
Per favorire la tracciabilità e la trasparenza dei pagamenti la legge n. 296 del 27 dicembre 2006, nei commi da 38 a 42 dell’unico articolo, ha introdotto, a partire dal 1° marzo 2007, la riscossione accentrata dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramendiche svolte nell’ambito delle strutture sanitarie private.
L’obbligo di comunicazione riguarda, in particolare, le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, in qualsiasi forma organizzati, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari e ospitano, mettono a disposizione, o concedono in affitto i propri locali per l’esercizio di attività di lavoro autonomo mediche e paramediche.
Va ricordato che le prestazioni eseguite intramoenia, non rientrano nel novero di quelle oggetto dell’obbligo di comunicazione, poiché l’attività svolta dall’operatore sanitario rientra nell’ambito di un rapporto assimilato a quello di lavoro dipendente e, nei fatti, la prestazione è resa al paziente dall’ente di cui il professionista è dipendente.
La comunicazione al via
Le strutture ospitanti, che fungono da tramite tra i l paziente e il professionista, sono obbligate alla riscossione in nome e per conto di quest’ultimo e devono seguire un “iter” operativo ben definito:
È lunedì 30 aprile l’ultimo giorno utile per inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate la comunicazione obbligatoria introdotta dalla Finanziaria del 2007.
Facciamo un po’ di storia
Per favorire la tracciabilità e la trasparenza dei pagamenti la legge n. 296 del 27 dicembre 2006, nei commi da 38 a 42 dell’unico articolo, ha introdotto, a partire dal 1° marzo 2007, la riscossione accentrata dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramendiche svolte nell’ambito delle strutture sanitarie private.
L’obbligo di comunicazione riguarda, in particolare, le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, in qualsiasi forma organizzati, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari e ospitano, mettono a disposizione, o concedono in affitto i propri locali per l’esercizio di attività di lavoro autonomo mediche e paramediche.
Va ricordato che le prestazioni eseguite intramoenia, non rientrano nel novero di quelle oggetto dell’obbligo di comunicazione, poiché l’attività svolta dall’operatore sanitario rientra nell’ambito di un rapporto assimilato a quello di lavoro dipendente e, nei fatti, la prestazione è resa al paziente dall’ente di cui il professionista è dipendente.
La comunicazione al via
Le strutture ospitanti, che fungono da tramite tra i l paziente e il professionista, sono obbligate alla riscossione in nome e per conto di quest’ultimo e devono seguire un “iter” operativo ben definito:
- i compensi riscossi vanno riportati nelle scritture contabili obbligatorie o in apposito registro, indicando la data di pagamento, gli estremi della fattura emessa dal professionista, le generalità e il codice fiscale del destinatario del compenso, l’ammontare del corrispettivo e le modalità di pagamento
- riversare al professionista interessato le somme riscosse, per le quali sono state rilasciate dalla struttura le relative ricevute
- inviare all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica entro il 30 aprile di ciascun anno, la comunicazione riguardante i compensi complessivamente riscossi per conto di ciascun percipiente nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente.
La Comunicazione dei compensi riscossi da parte delle strutture sanitarie private (modello SSP), con le relative istruzioni, è reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate: sul modulo vanno indicati l’anno di riferimento, il tipo di comunicazione, i dati identificativi della struttura e di chi sottoscrive la comunicazione, i dati di ciascun percipiente e l’importo dei compensi.
Una volta compilato il modello in ogni sua parte il soggetto obbligato, ossia la struttura sanitaria privata, deve provvedere, direttamente o tramite intermediario abilitato, all’invio attraverso i canali telematici Entratel o Fisconline.
Fonte: Agenzia delle Entrate