Ci preme ricordare che entro il 29 novembre 2011 le società di persone e di capitali italiane, anche se in stato di liquidazione o sottoposte a procedura concorsuale, devono comunicare (articolo 16, comma 6, del decreto legge n. 185/2008, convertito nella legge n. 2/2009) il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al Registro delle imprese, senza oneri di diritti e bollo.
Per le comunicazioni inviate dopo tale termine, sarà applicata la sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile per omesso deposito nei termini prescritti.
La casella di Posta Elettronica Certificata, che ha l’obiettivo di favorire la diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, consentendo così di ridurre i costi amministrativi delle imprese, è considerata il domicilio elettronico dell’azienda e dovrà risultare attiva prima della denuncia. L’elenco pubblico dei gestori abilitati al rilascio della PEC – rende noto la Camera di Commercio – è disponibile sul sito www.digitpa.gov.it.
Fonte: Studio