Ultime ore per affidare il 730/2010 alle cure del sostituto d’imposta che ha comunicato di voler prestare assistenza fiscale. La scadenza per la presentazione del modello semplificato della dichiarazione dei redditi è infatti fissata al 30 aprile.
Assistenza fiscale: per i sostituti una facoltà, non un obbligo
I titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati possono consegnare il modello 730 al proprio sostituto d’imposta solo se quest’ultimo ha espresso la volontà di prestare assistenza fiscale (articolo 37, comma 1, Dlgs 241/1997). Per tale attività, ai sostituti d’imposta (ad esclusione delle Amministrazioni dello Stato, della Camera, del Senato, della Corte costituzionale e della Presidenza della Repubblica) spetta un compenso, riconosciuto sotto forma di riduzione dei versamenti delle ritenute effettuate dagli stessi sostituti.
Ma il conguaglio è obbligatorio
Se prestare assistenza fiscale ai propri sostituiti per adempiere all’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi tramite modello 730 è una libera scelta, il discorso cambia per quanto riguarda le operazioni di conguaglio. Infatti, tutti i sostituti d’imposta, compresi quelli che hanno deciso di non prestare assistenza fiscale, sono obbligati a “monetizzare” i risultati contabili delle dichiarazioni elaborate dai Caf e dai professionisti abilitati e che sono stati loro trasmessi, entro il 30 giugno, tramite i modelli 730-4. In particolare, i sostituti d’imposta devono effettuare il rimborso degli importi a credito e trattenere le somme a debito sulle retribuzioni di luglio, mentre gli enti pensionistici eseguono le stesse operazioni sulla prima rata di pensione erogata a partire dal mese di agosto o di settembre.
Nessun documento al sostituto
Chi decide di avvalersi dell’assistenza fiscale del proprio sostituto d’imposta deve consegnargli: il modello 730, compilato e sottoscritto, con indicazione anche dei dati che riguardano lo stesso sostituto (redditi erogati, eventuali acconti trattenuti), e la scheda modello 730-1 per la scelta della destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’Irpef.
La consegna del 730 al sostituto d’imposta presenta l’ulteriore vantaggio, rispetto alla presentazione del modello a un Caf o a un professionista abilitato, che non va prodotta alcuna documentazione comprovante i dati dichiarati. Tutti i documenti e i certificati “giustificativi”, però, devono essere conservati fino al 31 dicembre 2014 ed esibiti, se richiesti, ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Cosa succede dopo la consegna del 730
Il sostituto, a seguito della presentazione del modello 730, rilascia all’assistito un’apposita ricevuta (“modello 730-2 per il sostituto d’imposta”). Se durante le operazioni di liquidazione riscontra anomalie tali da determinare l’interruzione dell’assistenza fiscale, informa della circostanza l’interessato, che in tal caso sarà tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi attraverso il modello Unico.
Quando invece è tutto ok, il sostituto, entro maggio, rilascia una copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3). A questo punto, è opportuno che il contribuente verifichi tempestivamente la presenza di eventuali errori commessi dal sostituto per far apportare le opportune modifiche: la trasmissione telematica di tutti i dati all’Agenzia delle Entrate deve avvenire entro il 30 giugno. Poi, come già visto, nei mesi successivi (tra luglio e settembre), gli effetti pratici in busta paga.
Entro maggio l’alternativa al sostituto
Chi non può o non vuole avvalersi dell’assistenza fiscale del sostituto d’imposta, ha tempo fino al 31 maggio per rivolgersi ad un Caf o ad un professionista abilitato. In questo caso, però, deve attrezzarsi con la dovuta documentazione per consentire la verifica dei dati esposti in dichiarazione. In particolare, vanno prodotte le certificazioni delle ritenute (modello Cud e certificati dei sostituti d’imposta per le ritenute sui redditi di lavoro autonomo occasionale, di capitale, eccetera) e la documentazione relativa agli oneri deducibili e/o detraibili (fatture, ricevute, contratto di compravendita e contratto di mutuo per gli interessi passivi, polizza di assicurazione sulla vita, eccetera). Da documentare anche gli eventuali acconti d’imposta effettuati direttamente dal contribuente e l’eccedenza evidenziata nella precedente dichiarazione, per la quale è stato chiesto il riporto in quella successiva.
Fonte: r.fo. da nuovofiscooggi.it