Le disposizioni, contenute nel collegato alla Finanziaria 2007 (Dl 262/2006), che estendono ai costi sostenuti per professionisti domiciliati in Paesi a fiscalità privilegiata la disciplina antielusiva dell’articolo 110 del Tuir, si applicano relativamente alle prestazioni rese sulla base di incarichi conferiti dopo il 3 ottobre 2006, data di pubblicazione in Gazzetta del decreto legge 262. Questo il chiarimento fornito dall’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 363/E del 29 settembre 2008, a una associazione di categoria dei tour operator italiani.
Secondo l’associazione, le nuove disposizioni si applicherebbero ai costi sostenuti a partire dall’inizio dell’esercizio successivo a quello in corso al 3 ottobre 2006 e di conseguenza, per i tour operator che hanno chiuso il proprio bilancio al 31 ottobre, a partire dall’esercizio 1° novembre 2006 – 31 ottobre 2007. In caso contrario, infatti – sottolinea l’istante – gli operatori con esercizio "a cavallo" sarebbero costretti a modificare i dati inseriti nei bilanci già chiusi.
Negativo il parere delle Entrate: così come previsto dallo stesso decreto e peraltro successivamente precisato con la circolare n. 1/2007 – spiega la risoluzione -, le disposizioni per cui non è prevista un’indicazione specifica in merito alla data di entrata in vigore si applicano a partire dal periodo d’imposta in corso al 3 ottobre 2006. Più in particolare, le modifiche introdotte dal Dl 262 si applicano ai costi relativi a prestazioni di servizi rese da professionisti black list in esecuzione di incarichi conferiti a partire dal 3 ottobre 2006. Restano di conseguenza fuori dalla nuova disciplina quelli sostenuti per incarichi assegnati precedentemente a questa data.
Chiara Ciranda – Fisco Oggi