Sono inerenti le spese sostenute, a fini promozionali o di pubbliche relazioni, con lo scopo di procurare benefici economici all’azienda. Questi costi sono deducibili secondo congruità ovvero in misura percentuale rispetto ai proventi e ai ricavi risultanti dalla dichiarazione dei redditi dello stesso periodo d’imposta.
Sono questi i criteri definiti con il decreto ministeriale del 19 novembre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, in attuazione dell’importante innovazione introdotta dalla Finanziaria dello scorso anno per semplificare e razionalizzare la disciplina fiscale in materia di reddito d’impresa.
In precedenza, per distinguere le spese di pubblicità e propaganda, interamente deducibili, dalle spese di rappresentanza, che invece erano deducibili parzialmente e in misura forfetaria pari a un terzo dell’importo sostenuto, più volte è stato necessario ricorrere al parere del Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive (ora soppresso).
Per eliminare i dubbi e le incertezze che potevano generarsi a danno delle imprese, e per facilitare anche i controlli fiscali, la nuova disciplina fornisce la definizione generale delle spese di rappresentanza considerando inerenti i costi, effettivamente sostenuti e documentati, "per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore".
Tali spese sono deducibili in misura percentuale a scaglioni in base ai proventi e ricavi conseguiti dalla "gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo d’imposta".
I limiti di deducibilità indicati sono:
1,3% dei ricavi e proventi fino a 10 milioni di euro
0,5% dei ricavi e proventi per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni di euro
0,1% dei ricavi e proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.
Restano comunque deducibili per intero i costi sostenuti per la distribuzione gratuita di beni di valore unitario non superiore a 50 euro. È stato, quindi, aumentato il valore massimo dell’omaggio interamente deducibile, che prima era di 25,82 euro.
Uno specifico criterio per la deducibilità è previsto per le imprese di nuova costituzione ovvero per quelle che pur sostenendo costi promozionali o di pubbliche relazioni, nell’anno di avvio non realizzano proventi e ricavi sufficienti per poterli dedurre. Ad esempio, le imprese nate nel 2008 potranno scaricare le spese di rappresentanza sostenute l’anno scorso e quest’anno anche nel 2010 e nel 2011, se fino ad allora non avranno conseguito ricavi, sempre, però, nel rispetto del parametro di congruità che prevede le percentuali a scaglione.
Per maggiore chiarezza, il Dm distingue anche le spese di rappresentanza da quelle "di ospitalità".
Le prime comprendono i costi sostenuti per:
viaggi turistici durante i quali sono svolte attività promozionali relative a prodotti o servizi per cui opera l’impresa
feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di altre festività o in occasione di inaugurazioni di nuove sedi o di mostre, fiere ed eventi simili cui partecipa l’impresa esponendo i propri prodotti o servizi
erogazioni o distribuzioni gratuite di beni o servizi, compresi i contributi per convegni e seminari, se "inerenti" all’attività dell’impresa.
Le spese di ospitalità, invece, comprendono le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, e quelle sostenute direttamente dall’imprenditore individuale, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall’impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa. Nel caso delle spese sostenute direttamente dal titolare, sono ricomprese altresì le occasioni di partecipazioni a eventi dove sono presentati prodotti o servizi anche solo attinenti all’attività svolta dall’impresa.
Questi costi non costituiscono spese di rappresentanza e non sono soggetti pertanto ai limiti di congruità dettate dal decreto. Sono quindi interamente deducibili e il loro più favorevole trattamento è giustificato dalla scelta del legislatore di incentivare le nostre piccole imprese in termini di maggiore competitività.
Inoltre, per semplificare il lavoro degli uffici fiscali che svolgono l’attività di accertamento, le nuove norme prevedono, per le spese di ospitalità, un’apposita documentazione con l’indicazione specifica dei nomi dei clienti ospitati, la durata e il luogo dell’evento nonché i costi sostenuti distinti per natura. L’agenzia delle Entrate può in tutti i casi invitare il contribuente "a fornire indicazione, per ciascuna delle fattispecie indicate nel comma 1, dell’ammontare complessivo, distinto per natura, delle erogazioni effettuate nel periodo d’imposta e dell’ammontare dei ricavi e proventi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa assunti a base di calcolo della percentuale di deducibilità indicata nel comma 2. L’invito può riguardare anche l’ammontare complessivo delle spese relative ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro e l’ammontare complessivo delle spese indicate nel comma 5".
Sonia Angeli – Nuovo Fisco Oggi