Una delle principali novità della dichiarazione dei redditi delle società di capitali e di persone 2017 consiste nell’introduzione del quadro DI- Dichiarazione integrativa. Il quadro è riservato ai soggetti che hanno presentato nel 2016 dichiarazioni integrative a favore oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento delle dichiarazioni integrative.
In particolare, il quadro deve essere utilizzato dai soggetti che, nel corso del 2016, hanno presentato una o più dichiarazioni integrative, oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa. Tale disciplina è stata modificata recentemente dall’art. 5 del decreto fiscale DL 193/2016 collegato alla Legge di stabilità 2017
Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. Come precisato nelle istruzioni del modello,a tal fine, va indicato:
- in colonna 1, in caso di operazioni straordinarie, il codice fiscale del soggetto cui si riferisce la dichiarazione integrativa se diverso dal dichiarante (ad esempio, in caso di incorporazione qualora la dichiarazione integrativa dell’incorporata sia stata presentata dall’incorporante);
- in colonna 2, il codice tributo relativo al credito derivante dalla dichiarazione integrativa;
- in colonna 3, l’anno relativo al modello utilizzato per la dichiarazione integrativa (ad esempio, per la dichiarazione integrativa UNICO 2014, indicare 2013);
- in colonna 4, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa per i casi di correzione di errori contabili di competenza. Tale importo è ricompreso nel credito da indicare in colonna 5;
- in colonna 5, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dalla presente dichiarazione.
Il risultato della liquidazione va riportato nella colonna 1 (se a debito) o 2 (se a credito) del relativo rigo della sezione I del quadro RX. Nel caso in cui il credito indicato nella presente colonna riguardi un’imposta per la quale non sussiste il corrispondente rigo nella sezione I del quadro RX oppure per la quale nel rigo corrispondente non sia presente la colonna 2, detto credito va riportato nella sezione II del quadro RX.
Attenzione: Nel caso in cui, nel corso del 2016, siano state presentate più dichiarazioni integrative relative a differenti periodi d’imposta occorre compilare un distinto rigo del presente quadro per ciascun codice tributo e relativo periodo d’imposta.
Fonte: Fisco e Tasse