Sconto d’imposta del 19% per le spese connesse al servizio di intermediazione immobiliare relativo all’acquisto dell’abitazione principale anche se è stato stipulato soltanto il contratto preliminare di compravendita e manca ancora il rogito notarile.
È in sintesi la risposta fornita dall’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 26/E del 30 gennaio, a una contribuente che, avendo pagato con fattura, nell’ottobre del 2007, in occasione della firma del compromesso per l’acquisto di una casa in costruzione, il corrispettivo per i servizi di intermediazione immobiliare, chiede se può usufruire della detrazione Irpef prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera b-bis), del Tuir.
Il Caf a cui si è rivolta l’istante non ha operato la detrazione perché, al momento della presentazione del 730, mancava il rogito notarile che, secondo il centro di assistenza fiscale, doveva necessariamente essere firmato nello stesso anno di emissione della fattura.
Unità di vedute tra istante e agenzia delle Entrate. Il documento chiarisce che, a partire dal 1° gennaio 2007, è possibile detrarre il 19% degli oneri sostenuti per i compensi corrisposti agli intermediari immobiliari per l’acquisto dell’abitazione principale, entro un tetto massimo di 1.000 euro di spesa. La detrazione deve essere esaurita in un unico anno di imposta (circolare 28/2008).
I tecnici dell’Amministrazioni ritengono che il caso prospettato nell’interpello rispetti i requisiti richiesti dalla norma: la contribuente ha infatti pagato il servizio ricevuto in occasione di un atto che è stato regolarmente registrato e che formalizza l’impegno a un successivo e definitivo passaggio di proprietà.
L’Agenzia conferma dunque la sua posizione circa la validità dei contratti preliminari e porta ad esempio quanto già espresso nella risoluzione 38/2008, dove veniva affrontato il caso riguardante la legittimità della detrazione del 36% sull’acquisto di un box prima del rogito notarile.
Nel documento viene anche suggerito alla contribuente come applicare l’agevolazione. Essendo scaduti i termini per operare la detrazione attraverso il 730 integrativo, l’istante potrà beneficiare dello sconto presentando il modello Unico 2008 Persone fisiche, entro il termine previsto per Unico 2009.
La risoluzione precisa inoltre che, essendo il beneficio subordinato all’acquisto dell’abitazione principale, nel caso in cui non si giungesse al contratto definitivo, la somma dovrà essere restituita (circolare 34/2008).
L’ultimo chiarimento riguarda il limite dei 1.000 euro: in caso di acquisto in comproprietà, deve essere ripartito in ragione della percentuale di proprietà.
Nuovo Fisco Oggi