Opzione Irap: ultimi giorni per individuare il regime più favorevole. Entro mercoledì 29 febbraio, imprese individuali e società di persone, che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 5-bis del Dlgs 446/1997 e che operano in contabilità ordinaria, possono scegliere di calcolare il valore della produzione netta ai fini Irap secondo le modalità utilizzate dai soggetti Ires. Appurata la convenienza, devono comunicare la decisione (direttamente o tramite intermediario abilitato) all’Agenzia, servendosi del canale telematico. Sul sito delle Entrate è disponibile uno specifico modello, approvato al tempo dell’introduzione dell’agevolazione (provvedimento 31 marzo 2008).
Tutto è, infatti, cominciato con la legge finanziaria per quell’anno, attraverso la quale il legislatore, nel riformulare l’impianto normativo dell’articolo 5 dello stesso decreto legislativo, ha previsto (comma 1, articolo 5-bis), per le persone fisiche esercenti attività commerciali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice, un metodo di calcolo della base imponibile influenzato da interferenze fiscali conseguenti all’applicazione, ai fini Irap, delle disposizioni dettate per la determinazione del reddito d’impresa ai fini Irpef. In pratica, un sistema contabile adatto a forme societarie più semplici.
Nonostante ciò, il risultato di tale calcolo potrebbe risultare non così favorevole; pertanto, al comma 2 dell’articolo 5-bis è stata concessa, a imprenditori e società di persone, l’opportunità di svincolarsi dal loro regime naturale e fare l’ingresso in quello previsto per le società di capitali e gli enti commerciali: unica condizione è che siano in contabilità ordinaria. In altre parole, in alternativa al metodo “fiscale” di determinazione della base imponibile Irap tali contribuenti – avvalendosi dello strumento dell’opzione – possono utilizzare il metodo di derivazione dalle risultanze di bilancio, così come stabilito per i soggetti Ires.
Il transito nell’ambito delle regole delle Spa, la cui comunicazione deve essere presentata entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta per il quale si esercita l’opzione, va ben ponderato, in quanto, una volta effettuata la scelta, non è possibile cambiare idea per un triennio e, allo scadere, senza un ulteriore intervento, il rinnovo è tacito. Modello, termini e modalità valgono anche in caso di revoca dell’opzione.
A proposito di tempi, con la circolare 60/2008, l’Agenzia delle Entrate, ha specificato che, per le società di persone neo-costituite e per gli imprenditori individuali che iniziano l’attività in corso d’anno, l’opzione deve essere effettuata entro 60 giorni, rispettivamente, dall’inizio del primo periodo d’imposta e dalla data di inizio dell’attività.
Detto ciò, si intuisce che, prima di scegliere, è conveniente far bene i conti per capire se è effettivamente vantaggioso cambiare sistema.
Confrontiamo i due regimi.
In quello “contabile”, adottato naturalmente dai soggetti Ires, il valore aggiunto della produzione (Vap) è dato dalla differenza tra valore e costi delle lettere A) e B) – escluse le voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c e d, 12) e 13) – del conto economico (articolo 5, Dlgs 446/1997), mentre in quello “fiscale”, proprio delle imprese individuali e delle società di persone, lo stesso Vap si calcola sottraendo dai ricavi elencati nell’articolo 85 del Tuir (lettere a, b, f e g) e dalle variazioni delle rimanenze finali (articoli 92 e 93 del Tuir), i costi sostenuti per l’acquisto delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell’ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali (primo comma, articolo 5-bis, Dlgs 446/1997).
A prescindere dal metodo di determinazione della base imponibile scelto, va comunque precisato che non sono deducibili: i compensi erogati per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, i costi sostenuti per collaborazioni coordinate e continuative, i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente, gli utili spettanti agli associati in partecipazione, la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto, l’Ici, le perdite su crediti.
Tutto è, infatti, cominciato con la legge finanziaria per quell’anno, attraverso la quale il legislatore, nel riformulare l’impianto normativo dell’articolo 5 dello stesso decreto legislativo, ha previsto (comma 1, articolo 5-bis), per le persone fisiche esercenti attività commerciali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice, un metodo di calcolo della base imponibile influenzato da interferenze fiscali conseguenti all’applicazione, ai fini Irap, delle disposizioni dettate per la determinazione del reddito d’impresa ai fini Irpef. In pratica, un sistema contabile adatto a forme societarie più semplici.
Nonostante ciò, il risultato di tale calcolo potrebbe risultare non così favorevole; pertanto, al comma 2 dell’articolo 5-bis è stata concessa, a imprenditori e società di persone, l’opportunità di svincolarsi dal loro regime naturale e fare l’ingresso in quello previsto per le società di capitali e gli enti commerciali: unica condizione è che siano in contabilità ordinaria. In altre parole, in alternativa al metodo “fiscale” di determinazione della base imponibile Irap tali contribuenti – avvalendosi dello strumento dell’opzione – possono utilizzare il metodo di derivazione dalle risultanze di bilancio, così come stabilito per i soggetti Ires.
Il transito nell’ambito delle regole delle Spa, la cui comunicazione deve essere presentata entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta per il quale si esercita l’opzione, va ben ponderato, in quanto, una volta effettuata la scelta, non è possibile cambiare idea per un triennio e, allo scadere, senza un ulteriore intervento, il rinnovo è tacito. Modello, termini e modalità valgono anche in caso di revoca dell’opzione.
A proposito di tempi, con la circolare 60/2008, l’Agenzia delle Entrate, ha specificato che, per le società di persone neo-costituite e per gli imprenditori individuali che iniziano l’attività in corso d’anno, l’opzione deve essere effettuata entro 60 giorni, rispettivamente, dall’inizio del primo periodo d’imposta e dalla data di inizio dell’attività.
Detto ciò, si intuisce che, prima di scegliere, è conveniente far bene i conti per capire se è effettivamente vantaggioso cambiare sistema.
Confrontiamo i due regimi.
In quello “contabile”, adottato naturalmente dai soggetti Ires, il valore aggiunto della produzione (Vap) è dato dalla differenza tra valore e costi delle lettere A) e B) – escluse le voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c e d, 12) e 13) – del conto economico (articolo 5, Dlgs 446/1997), mentre in quello “fiscale”, proprio delle imprese individuali e delle società di persone, lo stesso Vap si calcola sottraendo dai ricavi elencati nell’articolo 85 del Tuir (lettere a, b, f e g) e dalle variazioni delle rimanenze finali (articoli 92 e 93 del Tuir), i costi sostenuti per l’acquisto delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell’ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali (primo comma, articolo 5-bis, Dlgs 446/1997).
A prescindere dal metodo di determinazione della base imponibile scelto, va comunque precisato che non sono deducibili: i compensi erogati per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, i costi sostenuti per collaborazioni coordinate e continuative, i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente, gli utili spettanti agli associati in partecipazione, la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto, l’Ici, le perdite su crediti.
Fonte: Paola Pullella Lucano da nuovofiscooggi.it