Iva interamente detraibile su alberghi e ristoranti dal 1° settembre 2008. Dal prossimo anno, invece, deducibilità parziale per le imposte sui redditi per imprenditori e professionisti. La manovra rimodula l’articolo 19-bis1, comma 1, lettera e) del Dpr 633/72, consentendo la piena detraibilità per le somministrazioni di alimenti e bevande e le prestazioni alberghiere. La modifica adegua la normativa nazionale a quella comunitaria, dopo che la Commissione Ue ha avviato nei confronti dell’Italia una procedura di infrazione. Per tentare di arginare la perdita di gettito il diritto alla detrazione Iva è stato accompagnato dalla riduzione della deducibilità di costi relativi alle prestazioni di vitto e alloggio ai fini delle imposte dirette, previsto ora nella misura del 75 per cento. Nel medio periodo, le entrate dovrebbero restare invariate, anche se la norma potrebbe avvantaggiare o svantaggiare singoli contribuenti. Per i contribuenti minimi, per esempio, la detrazione Iva non avrà effetti e non potrà bilanciare la riduzione del costo deducibile.
Prima dell’intervento legislativo, l’Iva su prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande era detraibile solo se queste venivano fruite in occasione di convegni o a congressi. Dal 1° settembre l’imposta addebitata sarà totalmente detraibile, se inerente all’attività di impresa o lavoro autonomo. Gli operatori del settore vedranno aumentati i propri adempimenti: sempre più spesso i clienti richiederanno una fattura, invece di scontrino o ricevuta fiscale.
Con la modifica dell’articolo 109 del Tuir è stata, poi, inserita la limitazione al 75% della deduzione delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande. La riduzione, però, non interessa le spese sostenute per vitto e alloggio di dipendenti e collaboratori per trasferte fuori dal territorio comunale. Per i professionisti la nuova versione dell’articolo 54 del Tuir riduce la deducibilità al 75% delle spese, mantenendo invariato il limite del 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Le modifiche alle dirette entreranno in vigore dal 1° gennaio 2009, ma per la determinazione degli acconti da versare occorrerà rideterminare l’imposta 2008 tenendo conto dell’indeducibilità del 25% delle spese.
L’articolo 74-ter, comma 8-bis del Dpr 633/72 (introdotto dalla Finanziaria 2008) consente alle agenzie di viaggi e turismo di applicare il regime ordinario dell’imposta per le prestazioni di organizzazione di convegni e congressi. In questi casi esse detraggono l’imposta dovuta o versata per i servizi acquistati dai loro fornitori, ove si tratti di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. L’efficacia di queste disposizioni è subordinata a una deroga comunitaria che ancora non è arrivata. A causa del mancato coordinamento con le nuove disposizioni, però, anche se dovesse arrivare l’autorizzazione non sarebbe possibile emettere fatture con Iva esposta per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, a meno che non vengano rese per congressi o convegni.
Renato Portale – Il Sole 24 Ore