L’autoscontro è una attrazione “viaggiante” a tutti gli effetti. Nessun dubbio sull’aliquota Iva del 10% da applicare a questo tipo di attività.
Nel rispondere al quesito posto da un’associazione, con la risoluzione n. 24/E del 29 gennaio, l’Agenzia procede a ritroso nella descrizione delle norme che disciplinano l’applicazione dell’Iva agevolata a questo tipo di intrattenimento.
Innanzitutto il decreto Iva (Dpr 633/1972), che nella tabella C, al punto 4) elenca gli “spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, (…); attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti” e, per quanto riguarda l’aliquota applicabile a tali “intrattenimenti”, rimanda al numero 123) della tabella A, parte III, allegata allo stesso decreto, che fissa per gli stessi l’Iva al 10 per cento.
Il punto sta nella riconducibilità dell’attrazione in questione nell’ambito di questi spettacoli. Per sciogliere ogni dubbio, è necessario considerare quanto disposto dalla legge 337/1968 che individua come manifestazioni itineranti “le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile (…)” e, all’articolo 4 istituisce un elenco delle attrazioni in argomento, sulla base delle caratteristiche tecnico- costruttive di ognuna di esse.
Ebbene, l’autoscontro compare ben due volte nell’elenco, sia nella categoria “medie attrazioni”, se a “girare” sono al massimo venti vetture, sia in quella delle “grandi attrazioni”, se in pista ne scendono più di venti.
Sono dunque quasi 41 anni che l’attrazione è qualificata come attività di spettacolo viaggiante e non ci sono dubbi: l’aliquota Iva è al 10 per cento.
Nuovo Fisco Oggi