Con la Risoluzione n. 110/E del 28.11.2016, di risposta ad un interpello ordinario, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al rimborso IVA per i soggetti non residenti stabiliti in altro Stato membro UE.
Il quesito è stato posto da una società olandese il cui oggetto sociale consiste nel prestare servizi relativi alla procedura per ottenere il rimborso dell’IVA a soggetti passivi che hanno assolto la relativa imposta in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento. L’istante chiede se è possibile incassare, per conto di altri, il rimborso IVA, come previsto dalla normativa europea, nonostante il provvedimento direttoriale preveda “il rimborso spettante è eseguito mediante accreditamento su conto corrente intestato agli stessi soggetti passivi”.
L’Agenzia delle Entrate, nel rispondere ha sottolineato come con il Provvedimento Direttoriale n. 53471/2010 sono state fornite le indicazioni operative cui il soggetto non residente UE deve attenersi per attivare l’istanza di rimborso dell’IVA assolta in Italia. In particolare, al paragrafo 2.1.5 del Provvedimento è previsto che il rimborso spettante è eseguito mediante accreditamento su conto corrente intestato agli stessi soggetti passivi, ma è tuttavia possibile utilizzare l’istituto della procura speciale di cui all’articolo 63 del DPR 633/72. L’autentificazione della firma e le altre formalità stabilite dalla norma tutelano l’identità del contribuente e garantiscono la volontà del predetto di essere rappresento da un soggetto terzo nelle diverse fasi dell’iter tributario, tra cui rientra anche l’istanza di rimborso.
Rispondendo, dunque, al primo quesito formulato dall’istante, si ritiene che il soggetto passivo non residente e stabilito in altro Stato membro UE sia abilitato a
conferire mandato ad un soggetto terzo di riscuotere per suo conto le somme dovute a titolo di rimborso ai sensi dell’articolo 38bis-2 del DPR 633 del 1972.
Con riferimento al secondo quesito l’Agenzia ritiene che la procura all’incasso, oltre a contenere dettagliatamente tutte le informazioni sia del soggetto cui si intende conferire sia di chi l’ha conferita, deve rispettare i principi dell’art. 63 del DPR 600/1973 per il quale “la procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata”. Ciò significa che anche per le procure formate all’estero è comunque necessario che l’atto di conferimento sia autenticato da un notaio o da un pubblico ufficiale.
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Fonte: Fisco e Tasse