Il Jobs act 2017 per il lavoro autonomo fornisce una specificazione utile per distinguere meglio collaborazione coordinata e continuativa da lavoro subordinato una materia spesso rimaneggiata dai legislatori e tuttora poco chiara e “rischiosa”.
L’art. 15 del testo approvato dal Parlamento la scorsa settimana ma ancora in attesa di pubblicazione, al co. 1, lett. a modifica il codice civile , inserendo la definizione seguente: “La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il Collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa”.
Come analizzato recentemente dagli esperti dell’Associazione Nazionale Consulenti del lavoro, i rapporti di collaborazione, normati inizialmente nel 1973 erano definiti “«prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato». e definiti infatti parasubordinati in quanto il coordinamento era inteso come il “collegamento funzionale con il committente per il conseguimento delle sue finalità, da ricercare nelle concrete modalità in cui si atteggia il rapporto stesso tra le parti” .
Il decreto legislativo n. 81 2015 con l’abrogazione in toto dei co.co pro. con intento antielusivo, ha incluso nella disciplina del lavoro subordinato tutte le collaborazioni in cui le «le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro». La norma intendeva colpire ovviamente i frequenti abusi da parte dei datori di lavoro che obbligavano ad utilizzare sia co.co.co che co.co.pro per mascherare prestazioni di lavoro autonomo solo nella forma, ma in sostanza precario e privo di tutele .
In sostanza, ad oggi , in una collaborazione coordinata , l’etero-organizzazione è considerata indice di subordinazione tanto quanto quello della etero-direzione, lasciando di fatto pochissimo spazio alle collaborazioni coordinate anche “genuine”.
La riforma attuale, per mettere fine alle difficoltà di definizione di una prestazione anche in sede ispettiva, introduce ora la necessità dell’accordo scritto tra le parti anche e specificamente sulle modalità di “coordinamento”.
In sostanza dal momento dell’entrata in vigore della legge, nella stipula di una accordo di collaborazione coordinata e continuativa , obbligatoriamente per iscritto, dovrà essere evidente che il coordinamento con l’azienda non viene imposto dalla stessa ma concordato e sottoscritto da entrambe le parti , in modo da certificare l’autonomia del lavoratore.
Fonte: Fisco e Tasse