La Cartella di Pagamento si adegua alle nuove regole del contenzioso tributario

Alla luce delle novità introdotte dalla manovra finanziaria dello scorso luglio cambiano faccia le avvertenze della cartella di pagamento. Per i ricorsi notificati dopo il 6 luglio si applica, infatti, il contributo unificato in sostituzione dell’imposta di bollo ed è obbligatorio comunicare il codice fiscale e l’indirizzo di posta elettronica certificata. Le novelle avvertenze, ovviamente, non riguardano gli avvisi di accertamento esecutivo.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato oggi, vengono recepite le modifiche introdotte in materia dal Dl 98/2011 e che riguardano le modalità di presentazione del ricorso in relazione agli atti emessi dall’Amministrazione finanziaria prevalentemente a seguito dei controlli automatizzato e formale delle dichiarazioni (articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973).
 
Addio all’imposta di bollo
Per i ricorsi tributari notificati dopo il 6 luglio 2011 non bisogna più pagare l’imposta di bollo ma versare il contributo unificato che ha un differente valore a seconda del valore della controversia.

VALORE CONTROVERSIA CONTRIBUTO UNIFICATO
Fino a 2.582,28 euro 30 euro
oltre 2.582,28 euro e fino a 5.000 euro 60 euro
oltre 5.000 euro e fino a 25.000 euro, e per le controversie tributarie di valore indeterminabile 120 euro
oltre 25.000 euro e fino a 75.000 euro 250 euro
oltre 75.000 euro e fino a 200.000 euro 500 euro
oltre 200.000 euro 1.500 euro
 

Nuove informazioni da comunicare
Il provvedimento chiarisce che è indispensabile indicare il codice fiscale sia del contribuente sia del rappresentante in giudizio e l’indirizzo di posta elettronica certificata (pec) del difensore o del contribuente.
Il contributo unificato aumenta del 50% se il ricorrente non indica il codice fiscale o il difensore non comunica l’indirizzo e-mail.

 
Fonte: Valeria Ibello da nuovofiscooggi.it
 
 

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