Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato oggi, vengono recepite le modifiche introdotte in materia dal Dl 98/2011 e che riguardano le modalità di presentazione del ricorso in relazione agli atti emessi dall’Amministrazione finanziaria prevalentemente a seguito dei controlli automatizzato e formale delle dichiarazioni (articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973).
Addio all’imposta di bollo
Per i ricorsi tributari notificati dopo il 6 luglio 2011 non bisogna più pagare l’imposta di bollo ma versare il contributo unificato che ha un differente valore a seconda del valore della controversia.
VALORE CONTROVERSIA | CONTRIBUTO UNIFICATO |
Fino a 2.582,28 euro | 30 euro |
oltre 2.582,28 euro e fino a 5.000 euro | 60 euro |
oltre 5.000 euro e fino a 25.000 euro, e per le controversie tributarie di valore indeterminabile | 120 euro |
oltre 25.000 euro e fino a 75.000 euro | 250 euro |
oltre 75.000 euro e fino a 200.000 euro | 500 euro |
oltre 200.000 euro | 1.500 euro |
Nuove informazioni da comunicare
Il provvedimento chiarisce che è indispensabile indicare il codice fiscale sia del contribuente sia del rappresentante in giudizio e l’indirizzo di posta elettronica certificata (pec) del difensore o del contribuente.
Il contributo unificato aumenta del 50% se il ricorrente non indica il codice fiscale o il difensore non comunica l’indirizzo e-mail.