Questo il principio enunciato con la sentenza 24240 del 21 novembre.
Il fatto
Il caso attiene il ricorso presentato avverso un atto di irrogazione sanzioni emesso ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 12/2002, relativamente all’assunzione di un lavoratore, nei confronti di una società in accomandita semplice.
La sanzione in oggetto è prevista allorché venga accertato l’impiego di lavoratori “in nero”, ossia non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria e, pertanto, attinente un rapporto di lavoro non registrato o denunciato in nessuna forma.
Riguardo all’entità, l’articolo 3, comma 3, del Dl 12/2002 (come sostituito dall’articolo 36-bis, comma 7, lettera a), del Dl 223/2006) stabilisce che la sanzione è quantificata in una somma che varia “da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo”.
La Commissione tributaria regionale del Piemonte, riformando in toto la sentenza della Ctp di Torino, accoglieva il ricorso della società.
A parere dei giudici di secondo grado, le doglianze della ricorrente erano legittime in quanto la dichiarazione rilasciata dalla lavoratrice irregolare in ordine alla data di prima occupazione (elemento necessario per la determinazione delle giornate di lavoro effettivo su cui parametrare la sanzione) costituiva il fattore decisivo per dirimere la questione.
L’Agenzia delle Entrate, ricorrendo in Cassazione, lamentava la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 546/1992 in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3, del codice civile (impugnabilità delle sentenze in Cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto) laddove la Commissione tributaria regionale aveva posto a fondamento della propria decisione unicamente la dichiarazione di parte resa dalla lavoratrice in nero.
La censura dell’Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata dal Supremo collegio di legittimità, che ha cassato la sentenza rinviandola alla Ctr del Piemonte in nuova composizione.
La decisione
Con la sentenza in commento, i giudici della Suprema corte hanno respinto la pronuncia della Commissione tributaria regionale con cui, nel determinare la data di inizio del rapporto di lavoro a sostegno della sanzione amministrativa per occupazione in nero, si poneva a fondamento unicamente la dichiarazione del lavoratore.
Come sancito dall’articolo 7, comma 4, del Dlgs 546/1992, innanzi alle commissioni tributarie non è ammessa la prova testimoniale.
Fermo restando questo assunto normativamente previsto, i giudici di legittimità hanno rimarcato due importanti principi.
In primo luogo, in linea di principio, il potere di introdurre nell’ambito del procedimento tributario dichiarazioni rese da terzi in sede extra-processuale deve essere riconosciuto sia al contribuente che all’Amministrazione finanziaria: in tal modo, si dà concreta attuazione ai principi costituzionali del giusto processo “per garantire il principio della parità delle armi processuali e l’effettività del diritto di difesa” (articolo 111 della Costituzione).
In secondo luogo, le dichiarazioni (al pari delle informazioni rilasciate dal lavoratore dipendente della società verificata) hanno il valore probatorio “proprio degli elementi indiziari i quali, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire, da sole, il fondamento della decisione” (Corte costituzionale, sentenza 18/2000, e Cassazione, sentenza 11785/2010).
Pertanto, se da un lato il divieto di prova testimoniale previsto dall’articolo 7 del Dlgs 546/1992 si riferisce alla prova da assumere nel processo con le garanzie del contraddittorio, ciò non implica l’impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi dell’Amministrazione finanziaria acquisiscano o che un terzo rilasci in sede di verifica: ma tali dichiarazioni, proprio perché assunte in sede extra-processuale, rilevano quali semplici elementi “indiziari” che, unitamente agli eventuali ulteriori riscontri, possono solo concorrere alla formazione del convincimento del giudice ma non essere fondanti per la decisione.
Nel caso concreto, la sola dichiarazione del lavoratore circa la data di assunzione e la tipologia di rapporto di lavoro era stata assimilata a prova testimoniale unica e come tale non sufficiente a reggere il provvedimento sanzionatorio: essa non può costituire elemento basilare per il procedimento, in quanto avente natura di mera informazione acquisita nell’ambito dell’indagine amministrativa, priva ex se di efficacia probatoria.