La permuta del fondo rustico acquistato con i benefici previsti dalla legge 604/1954, per la formazione o per l’arrotondamento della piccola proprietà contadina, costituisce causa di decadenza dalle agevolazioni, se posta in essere prima del decorso di cinque anni dall’acquisto.
E’ in estrema sintesi il chiarimento fornito dall’agenzia delle Entrate con le risoluzioni n. 324/E e n. 325/E del 30 luglio.
Soggetti interessati agli interventi dell’Amministrazione sono, rispettivamente, un coltivatore diretto e una società agricola a responsabilità limitata. Per entrambi si prospettava la permuta del terreno “agevolato”, entro i cinque anni dall’acquisto.
Il parere dell’agenzia delle Entrate
“Decade dalle agevolazioni tributarie l’acquirente, il permutante o l’enfiteuta il quale, prima che siano trascorsi cinque anni dagli acquisti fatti a norma della presente legge, aliena volontariamente il fondo o i diritti parziali su di esso acquistati, ovvero cessa dal coltivarlo direttamente”.
E’quanto dispone, al primo comma, l’articolo 7 della legge 604/1954, che costituisce la norma di riferimento in materia di decadenza dalle agevolazioni previste per l’arrotondamento e la formazione della piccola proprietà contadina (esenzione dall’imposta di bollo e applicazione delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa).
L’esatta individuazione del significato da attribuire al termine “aliena”, utilizzato dal legislatore, fornisce la chiave per la soluzione dei quesiti.
Al riguardo, deve ritenersi che il legislatore abbia inteso ricomprendere nel concetto di alienazione qualsiasi atto di trasmissione della proprietà, indipendentemente dalla causa giuridico-economica che lo determina.
Tale interpretazione si fonda non soltanto sul dato letterale ma anche sulla ratio della norma, diretta a evitare speculazioni sui trasferimenti dei fondi acquistati con le agevolazione fiscali.
Da qui, la conclusione dell’Agenzia: la permuta, costituendo una modalità di alienazione, comporta la decadenza dai benefici Ppc.
L’assunto trova conferma anche in una recente pronuncia della Corte di cassazione: “Non vi è alcun dubbio che nel concetto di alienazione – per i fini di cui alla legge n. 604 del 1954, art. 7 – rientra ogni ipotesi di trasferimento volontario della proprietà, ivi compresa la permuta” (sentenza 8369/2006).
I giudici di legittimità hanno anche precisato che l’articolo 7, primo comma, della legge 604/1954, laddove prevede la decadenza dalle agevolazioni fiscali relative all’acquisto della piccola proprietà contadina nell’ipotesi di alienazione volontaria del fondo prima del decorso di cinque anni, “non ammette eccezioni soggettive o di altro genere, al di fuori di quelle esplicitamente previste dalla legge stessa” (ex multis, Cassazione, sentenza 21671/2006).
Ne discende che né l’eventuale inserimento, nell’atto notarile di permuta, della dichiarazione espressa di procedere all’operazione per scopi di accorpamento e ricomposizione fondiaria, né la circostanza che lo scambio sia posto in essere per un più razionale sfruttamento del terreno servirebbero comunque a impedire la perdita dei benefici in esame.
Gioverebbe, in tal senso, solo l’invocazione di eccezioni previste dalla legge.
Una deroga espressa al regime di decadenza è contemplata dall’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 228/2001.
Tale disposizione esclude la decadenza per “l’acquirente che, durante il periodo vincolativo, ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l’attività di imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile”, nonché “in tutti i casi di alienazione conseguente all’attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire l’insediamento di giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore”.
Altre precisazioni fornite con la risoluzione n. 325/E
L’agenzia delle Entrate ha fornito anche alcuni chiarimenti in ordine all’estensione delle agevolazioni Ppc in favore delle società agricole, in base a quanto disposto dall’articolo 2, comma 4, del Dlgs 99/2004: “Alle società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, qualificate imprenditori agricoli professionali, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto”.
Il diritto ai benefici Ppc spetta alle società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile (il cui statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del Codice civile), che possano dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:
per le società di persone, la qualifica di imprenditore agricolo professionale e iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale “lavoratori autonomi” dell’Inps da parte di almeno un socio (per le società in accomandita, la qualifica si riferisce ai soci accomandatari)
per le società di capitali o cooperative, la qualifica di imprenditore agricolo professionale e iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale “lavoratori autonomi” dell’Inps da parte di almeno un amministratore, che sia anche socio per le società cooperative.
Per il godimento delle agevolazioni, è inoltre necessario che il richiedente “nel biennio precedente all’atto di acquisto o della concessione in enfiteusi non abbia venduto altri fondi rustici oppure abbia venduto appezzamenti di terreno la cui superficie complessiva non sia superiore ad un ettaro, con una tolleranza del 10 per cento” (articolo 2, n. 3, legge 604/1954).
La condizione, prevista espressamente per i coltivatori diretti, è richiesta, come chiarito con la risoluzione 350/2007, anche agli Iap (imprenditori agricoli professionali).
Luciana Calabrese – Fisco Oggi