Nel caso di concessione in uso a titolo oneroso, a favore di un’amministrazione statale, di un immobile appartenente al patrimonio indisponibile regionale, le spese dovute per la registrazione del contratto sono totalmente a carico dell’ente territoriale. Nessuna deroga a tale principio può derivare dalla normativa regionale, secondo la quale, invece, le spese sono a carico del concessionario.
E’ quanto chiarisce la risoluzione n. 392/E del 20 ottobre, che inoltre riconosce all’atto l’esclusione dall’imposta di bollo.
Il ministero della Giustizia, dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, ha posto un quesito in merito al pagamento delle spese di registrazione di un contratto riguardante un immobile facente parte del patrimonio indisponibile della regione Puglia. Questa ha rappresentato che, in base alla propria legge sulla "Disciplina del demanio e del patrimonio regionale" e alla relativa delibera attuativa, le spese di concessione e registrazione sono a carico del concessionario. Su questa interpretazione l’amministrazione penitenziaria non concorda, in quanto ritiene che il pagamento dell’imposta di registro sia a carico esclusivo della controparte, ai sensi dell’articolo 57, comma 7, del Testo unico sull’imposta di registro (Tur), come già ribadito con la risoluzione 159/2008; per quanto riguarda l’imposta di bollo, l’istante ritiene che l’atto ne sia esente dal momento che i contraenti sono entrambi enti pubblici.
L’agenzia delle Entrate chiarisce innanzi tutto che la concessione in uso a titolo oneroso di un immobile facente parte del patrimonio indisponibile della Regione è regolamentata dall’articolo 5, comma 2, della tariffa parte prima del Tur, che prevede l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale con l’aliquota 2 per cento.
Relativamente all’imposta di bollo, i tecnici del fisco ne confermano l’esclusione, sottolineando che, in base all’articolo 16 della tabella del Dpr 642/1972, sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo gli "Atti e contratti posti in essere tra amministrazioni dello Stato o tra enti equiparati per leggi allo Stato agli effetti tributari o tra tali enti e lo Stato. Agli effetti del precedente comma le aziende autonome dello Stato, le regioni, le province, i comuni e i loro consorzi sono equiparati allo Stato".
Infine, per quel che riguarda l’onere del pagamento dell’imposta di registro, l’Agenzia richiama quanto sostenuto nella risoluzione 159/2008: in base all’articolo 57, comma 7, del Tur, "Nei contratti in cui è parte lo Stato, obbligata al pagamento dell’imposta è unicamente l’altra parte contraente … semprechè non si tratti di imposta dovuta per atti presentati volontariamente per la registrazione delle amministrazioni dello Stato". La norma vale unicamente per lo Stato e non può essere estesa a favore delle Regioni, poiché quando il legislatore ha ritenuto di equiparare, ai fini tributari, tali enti allo Stato, lo ha previsto esplicitamente.
Lilia Chini